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Ordinanza Interlocutoria — n. 6036/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to hearing on EU State aid recovery rules for tax exemption changes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6036/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the interlocutory order to public hearing to address new EU State aid recovery rules. The Congregation of Sisters challenged a tax assessment based on a 2012 exemption, while Rome Capital argued the facility operated commercially despite low profits. The court noted that a 2023 EU Commission decision now requires recovery of such exemptions, creating legal uncertainty that necessitates further examination.

Regesto Legislator

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d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i); Decision 2023/2103/EU: The court establishes that when new EU State aid recovery rules apply retroactively to past tax exemptions, domestic courts must remand cases to public hearing to assess the conflict between existing national benefits and current Union law obligations.

Parole chiave

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State aid recovery ICI tax exemption jus superveniens non-commercial entity Cassation remand EU State aid de minimis threshold spese di missione, di trasporto e di alloggio

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
504, art. 7, comma 1, lett.
Decision 2023/2103/EU
Decision 2013/284/EU
d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis
Regulation (EU) No 1407/2013
art. 112 cod. proc. civ
civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 c.p
–il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 2729 cod. civ
7, ed all’art. 2729 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437
Cass., 1 agosto 2017, n. 19115
14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n.
Cass., 6 marzo 2017, n. 5533
19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).
CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P
CGUE, 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99
CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, INAIL
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6460/2022 R.G. proposto da Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico( ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Suor Giulia Capretti, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Brasca ( BRSLRD73L16F537Z; pec: leonardo.brasca@avvocativibo.legalmail.it )che la rappresenta e difende –ricorrente – contro Roma Capitale ( 02438750586 ), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Rossi ( RSSDNC65L07C352T; domenico.rossi04@pec.comune.roma.it; );

–controricorrente – avverso la sentenza n. 3654/2021, depositata il 20 luglio 2021, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . ICI IMU Accertamento Rilevato che: 1. – con sentenza n. 3654/2021, depositata il 20 luglio 2021 , la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure recante rigetto dell’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e 2011 , relativamente al possesso di unità immobiliari adibite ad attività didattica e ricettiva; 1.1 – per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha consideratoche: -l’agevolazione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), - presupponendo la ricorrenza del requisito soggettivo (natura non commerciale dell’Ente) e di quello oggettivo (correlato all’attività svolta) – quanto a quest’ultimo implicava lo svolgimento di attività a titolo gratuito ovvero dietro percezione di un importo simbolico; e, sotto tale profilo, non rilevava la destinazione degli utili conseguiti dallo svolgimento dell’attività economica né il (pur) «dedotto deficit di esercizio, ove si consideri, del resto, che il volume d’affari della congregazione contribuente è stato, nell’anno 2011, di € 7.217.605»; - in ordine, allora, alla struttura ricettiva ( casa per ferie San Vincenzo Pallotti) sita alla Via di Porta Maggiore , rilevava la non concludenza delle «affermazioni, invero apodittiche, dell’appellante» quanto al «carattere esclusivamente religioso della attività ricettiva», atteso che la struttura «non appare affatto finalizzata ad ospitare determinate categorie di utenti, ma si pone sul mercato quale operatore (anche) con finalità di accoglienza turistica, come il Comune aveva dedotto in prime cure, anche facendo riferimento al contenuto del sito internet.»;2.

–la Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattromotivi; -Roma capitale resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. , per omessa motivazione, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva implicitamente rigettato l’eccezione articolata da essa esponente in ordine alla non debenza delle sanzioni «senza in alcun modo estrinsecare il percorso logico giuridico seguito per disattendere una domanda [allo stesso] formulata»; 1.2 –il secondo motivo espone la denuncia di nullità della sentenza «per violazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, letto con riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c.

» sull’assunto che il giudice del gravame – peraltro « valorizzando deduzioni … riferite ad immobile non afferente all’odierna ricorrente», in quanto gli avvisi di accertamento facevano riferimento «ad un immobile, sito in Via delle Mure Aurelie n. 7 B, non di proprietà dell’odierna ricorrente» - aveva omesso di esaminare le deduzioni, ed allegazioni (dichiarazioni di terzi), istruttorie che davano conto di uno svolgimento dell’attività ricettiva con modalità non commerciali, atteso che: - l’attività in questione veniva svolta in favore di « gruppi di preghiera e famiglie legate alle Parrocchie della Congregazione»; - non veniva offerto alcun servizio agli ospiti della struttura (« a parte la messa a disposizione della struttura» stessa), ospiti che in autonomia provvedevano « … all’approvvigionamento degli alimenti e … loro preparazione … a dotarsi di biancheria da letto, da bagno e da cucina … oltreché ad effettuare la pulizia degli ambienti e della biancheria.»; -non veniva versato alcun corrispettivo per l’utilizzo della struttura siccome rimborsato «unicamente un costo mai eccedente le spese di conservazione e gestione dell’immobile stesso, segnatamente una mera offerta»; 1.3 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione di legge in relazioneal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 7, ed all’art. 2729 cod. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare le prodotte dichiarazioni di terzi, legittimamente utilizzabili nel processo tributario, per vagliare la tipologia delle attività svolte nell’unità immobiliare in contestazione, dovendosi ritenere esenti da imposizione tanto «l’ospitalità religiosa correlata all’accoglienza ed all’ospitalità delleconsorelle» quanto l’ospitalità di « gruppi di preghiera … posta in essere in assenza di finalità di lucro.»; 1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 8, al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso i presupposti di disapplicazione delle sanzioni, atteso che le condizioni di obiettiva incertezza normativa si correlavano, nella fattispecie, alla circostanza che « sino al dicembre 2012 – immutato l’utilizzo dei beni – la ricorrente Congregazi one nessun atto impositivo [aveva] ricevuto -dacché la convinzione di ben operare in tema di esenzione -» oltreché all’assenza di «orientamenti giurisprudenziali in un senso orientati … di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità all’epoca dei fatti contestati»; 2.

–in via preliminare di merito, va rilevato che la definizione della questione di fondo sottesa ai motivi di ricorso – che hanno riguardo all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e 2011- implica la considerazione dello jus superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero; disciplina, questa, conseguente alla decisione 2023/2103 della Commissione,del 3 marzo 2023,che - a seguito dell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, della Commissione (giusta sentenza della CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl) – ha, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.»(art. 1); -la decisione della Commissione, a sua volta, va correlata alla (pur) prevista applicazione della regola cd. de minimis che «ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione» e «mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C- 310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (così, ex plurimis, CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, INAIL, punti 26 e 41); -e va tenuto conto, altresì, del dato normativo nazionale ( d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166) che, a sua volta, ha dettato «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»; -si pongono (così) profili di applicazione dello jus superveniens che –a vario titolo interferendo tra di loro in ragione del disposto recupero e dei suoi (pur) previsti limiti –sottendono la particolare rilevanza delle questioni da trattare che, pertanto, giustifica la loro rimessione in pubblica udienza (Cass.

Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).

P.Q.M.

La Corte, rinvia il rico