Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 6022/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits VAT appeal to new hearing pending Supreme Court ruling on procedural contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6022/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal by remitting the case to a new hearing pending a ruling from the Supreme Court on a specific procedural issue. The taxpayer argued that the tax authority failed to hold a mandatory pre-trial contradiction regarding the recovery of VAT, while the tax agency contended the contradiction was satisfied for other taxes. The court decided to remand the case to preserve the Supreme Court's role in establishing the conditions under which substantive merits can be decided despite procedural omissions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a procedural defect regarding the pre-trial contradiction is identified, the lower court must remand the case to the Supreme Court to determine if substantive merits can be adjudicated, rather than deciding the merits directly.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT recovery pre-trial contradiction procedural defect remission to Supreme Court tax appeal procedure sospensione della riscossione fiscale tassazione dell'IVA ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
del Lazio annullò gli avvisi di accertamento solo con riferimento all’Irap, escludendo che il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R.
Art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R.
Art. 110 Tuir

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza interlocutoria n. 7829/2024 delle Sezioni Unite
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 16465 / 20 1 9 R.G. propost o da Italiana Petroli S.p.A. ed Erg S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procurespeciali a margine del ricorso , dall’Avv. Livia Salvini , presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla piazza Venezia n. 11; –ricorrenti – contro Ric. n. 16465/2019sez. T –ud. 13 dicembre 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -intimata - avverso la sentenza n. 8108/18 della Co mmissione Tributaria Regionale delLazio - Roma , depositata in data 2 0 / 11 /20 1 8 ; udita la relazione dellacaus a svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del13 dicembre 202 4 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti; uditol’Avvocato Livia Salvini per l e ricorrent i ; Premesso che: Erg Petroli acquistò due partite di greggio provenienti dalla Norvegia, territorio extra UE, commercializzate dalla Total International Limited (d’ora in poi, anche “TIL” ), società con sede legale e residenza fiscale nel territorio di Bermuda.

Le cessioni di greggio in parola non sono state assoggettate ad iva in quanto operazioni “fuori campo”, per difetto del presupposto della territorialità di cui agli artt. 1 e 7-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono presupposto dell’imposta anche “le importazioni da chiunque effettuate”, ed in base a tale disposizione Erg Petroli assolse l’iva ad aliquota ordinaria in un momento successivo e distinto rispetto all’acquisto da TIL, ossia al momento dell’importazione sul territorio italiano del petrolio già in suo possesso, in relazione al valore di transazione dell’acquisto accertato dall’Agenzia delle Dogane.

Per il principio di neutralità dell’iva, l’imposta assolta all’atto dell’importazione fu poi detrattadalle vendite a valle.Ric. n. 16465/2019sez. T –ud. 13 dicembre 2024 est. Napolitano A. Nell’agosto 2014, la Guardia di Finanza notificò a TotalErg (d’ora in poi, “la contribuente”, in base alla denominazione assunta in seguito all’incorporazione di Total Italia S.p.A. da parte di Erg Petroli S.p.A.) un processo verbale di constatazione con il quale contestò, ai soli fini delle imposte dirette (Irap e Ires) l’indeducibilità dei costi sostenuti da Erg Petroli nei confronti di TIL, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 110, commi 10 e 11 del Tuir in materia di indeducibilità dei costi sostenuti presso fornitori cd. black list.

In particolare, la Guardia di Finanza ritenne che TIL fosse una mera interposta e che le attività di trading fossero state svolte, in realtà, da altre società del gruppo Total. Con riferimento all’iva, invece, i verificatori non mossero alcuna contestazione, evidentemente sul presupposto che la contribuente procedette a detrarre l’iva versata all’atto dell’importazione del greggio nel territorio nazionale. In data 23 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate notificò alla contribuente e ad Erg S.p.A. come consolidante, ai sensi dell’art. 40- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un avviso di accertamento per Irap e Iva e un avviso di accertamento ai fini Irpef.

L’Ufficio non considerò opportuno concludere per la totale indeducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto delle partite di greggio, dal momento che l’effettivo acquisto non era stato revocato in dubbio dall’attività investigativa svolta dalla Guardia diFinanza. Tuttavia, l’ufficio contestò alla contribuente l’indeducibilità di una quota del costo di acquisto del greggio, asseritamente riferita ad una prestazione di servizi di intermediazione svolta da TIL in favore di Erg Petroli. In particolare, l’ufficio ritenne di poter scindere il costo globale sostenuto da TIL in un costo della merce, effettivamente sostenuto, anche se nei confronti di un soggetto diverso da TIL; ed un costo del servizio di approvvigionamento individuato nella quota parte dell’extraprofitto di TIL riferibile alle società italiane (servizio di intermediazione oggettivamente inesistente).Ric. n. 16465/2019sez.

T –ud. 13 dicembre 2024 est. Napolitano A. L’Agenzia delle Entrate, con gli avvisi di accertamento notificati, ritenne così di poter recuperare la quota parte di iva che sarebbe stata indebitamente detratta, oltre che la quota parte di Ires e di Irap che sarebbero state indebitamente dedotte dalla base imponibile, con le connesse sanzioni. La contribuente e la consolidante proposero distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, che, previa riunione, furono rigettati dalla C.T.P. di Roma. Su appello delle contribuenti, la C.T.R. del Lazio annullò gli avvisi di accertamento solo con riferimento all’Irap, escludendo che il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 possa valere in relazione a tale imposta.

Rigettò, per il resto, l’appello. Avverso la sentenza di secondo grado, la contribuente e la sua consolidante hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il Sostituto P.G., nella persona del dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta. Le contribuenti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art.378 c.p.c. Rilevato che: Con il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto che l’obbligo dell’instaurazione del contraddittorio preventivo con riferimento alla ripresa Iva sarebbe stato soddisfatto nonostante che nel processo verbale di constatazione, rispetto al quale si era data la possibilità alla contribuente di controdedurre, erano stati mossi rilievi solo in relazione all’Ires e all’Irap.

Non essendosi ritualmente svolto il contraddittorio preventivo in relazione alla ripresa Iva, la decisione delprimo motivo presuppone la risoluzione della questione del contenuto e dell’entità della “prova di resistenza”, cioè di quali sono le condizioni in presenza delle quali, Ric. n. 16465/2019sez. T –ud. 13 dicembre 2024 est. Napolitano A. pur accertato il vizio procedimentale dell’omissione del contraddittorio preventivo, il Giudice tributario e la Suprema Corte possono comunque decidere i ricorsi sulla base dei motivi “di merito” in essi contenuti, attinenti alla fondatezza o infondatezza sostanziale della ripresa Iva.

Essendo stata la detta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024, il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa con o