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Ordinanza — n. 5989/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, upholding lower court's factual findings on tax evasion. The court rejects the claim that the lower court erred in law, stating that factual assessments belong to the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5989/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax authority's appeals against lower court rulings regarding a tax evasion case involving Autotrasporti Gambino. The authority argued that the lower court incorrectly ignored evidence of non-existent rental operations and cash payments, while the taxpayers contended the evidence was insufficient to prove fraud. The court ruled that the lower court properly evaluated the conflicting evidence and that its factual findings fall outside the cassation court's jurisdiction, which is limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: The cassation court cannot re-examine the merits of the case; it can only annul judgments based on errors in the recognition of legal facts or lack of motivation, leaving the evaluation of concrete facts to the trial judge.

Parole chiave

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tax evasion cassation jurisdiction factual findings tax authority appeal legal vs factual error imposta sui veicoli a motore rimborso delle spese di trasporto tassa sul traffico pesante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
art. 5 d.P.R. 22/12
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610
195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18607/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AUTOTRASPORTI GAMBINO S.A.S. -intimata- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.DELLA SICILIA – SEZ. DIST.PALERMO,n. 74 /201 6 depositata i l 16 / 01 /201 7 . nonché sul ricorso iscritto al n.18617/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LETICIA EUGENIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società AUTOTRASPORTI GAMBINO S.A.S. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA –SEZ. DIST.PALERMO, n.73/2016 depositata i l 16/01/2017 . nonché sul ricorso iscritto al n.18980/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GAMBINO GIAN BATTISTA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società AUTOTRASPORTI GAMBINO S.A.S, -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA –SEZ.

DIST.PALERMO, n.4956/2017depositata il 1 4/ 12 /2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento, formato su pvc del 2010, la contribuente soc. Autotrasporti Gambino di Gambino Giovan Battista C. s.a.s., ora in liquidazione (già Autotrasporti Gambino C. s.a.s. di Leticia Eugenio) era attinta da avviso di accertamento con ripresa a tassazione a fini IRES ed IRAP sull’anno di imposta 2007 per operazioni inesistenti. La ripresa a tassazione si ribaltava sui soci Giovan Battista Gambino e Eugenio Leticia, con avvisi di accertamento individuali che seguivano strade distinte, con diverse -ancorché contestuali nell’udienza di decisione- sentenze di primo e secondo grado.

Nello specifico,l’Ufficio contestava l’inesistenza di operazioni di noleggio a freddo di semirimorchi dalla Cooperativa il Biscione, rilevando che solo tre su dieci mezzi fossero nella disponibilità della predetta cooperativa; che il pagamento era stato fatto per la maggior parte in contanti ed in minima parte con strumenti tracciabili; che -infine- contraddittorie erano le dichiarazioni dei legali rappresentati della cooperativa, rispetto alle risultanze documentali ed alle risultanze delle verifiche svolte presso la soc. Autotrasporti Gambino.

Ancora l’Ufficio rilevava che i rifornimenti degli automezzi avvenivano presso il più costoso distributore in centro città a Palermo piuttosto che presso il più economico impianto interno alla sede della società contribuente; altresì l'esposizione debitoria preso la proprietaria del distributore in centro a Palermo, società Petroli srl era anormalmente consistente, mentre i pagamenti arrivavano tardi, tramite contanti o tramite assegni di forte importo. Infine, la contabilità risultava alquanto irregolare poiché a fronte di rifornimenti attestati in una certa data, per la medesima data gli automezzi risultavano imbarcati su traghetti o impegnati a fare rifornimento in stazioni di servizio del Nord Italia, con orari e luoghi incompatibili con quanto attestato dalla società Petroli s.r.l.

Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, mentre l’appello vedeva l’accoglimento delle ragioni dell’Ufficio, limitatamente alla ripresa a tassazione sul noleggio dei semirimorchi, confermando l’annullamento della ripresa a tassazione circa il profilo del rifornimento di carburante. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi, mentre resta intimata la parte contribuente. Quanto al ricorso rgn. 18617, nei confronti del socio Eugenio Leticia i fatti ed i motivi di ricorso sono analoghi.

Quanto al ricorso rgn. 18980/2017, nei confronti del socio Giovan Battista Gambino, analoghi i fatti, il motivo di ricorso è unico. CONSIDERATO 1. In via preliminare di rito occorre disporre la riunione al ricorso r.g.n. 18607/2017 dei ricorsi r.g.n. 18617/2017 e r.g.n. 18980/2018, per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.

2. Ancora in via preliminare va esaminat o il primo motivo, comune ai ricorsi rgn. 18607/2017 e rgn. 18617/2017. Si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo numero 546 del 1992.Nella sostanza si lamenta che sia stato violato il litisconsorzio fra società di persone e soci che sussistein ragione dell’unicità di accertamento nei confronti della società e , per trasparenza, verso i suoi soci. 2.1. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispettodella ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;

b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;

c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;

d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). 2.2. Nello specifico, il Patrono erariale evidenzia che, pur essendo state trattate il medesimo giorno, le tre controversie fra società ed i due soci, non di meno, la sentenza nei confronti del socio Gambino Giovan Battista non è stata depositata, sicché il contraddittorio è stato infranto e non può più essere ricostituito. Tuttavia, anche la predetta sentenza, relativa al socio Gambino Giovan Battista, trattata come le altre all’udienza del 21 novembre 2016, è poi stata depositata il 14 dicembre 2017, regolarmente impugnata dall’Avvocatura generale dello Stato, allibrata al n. 18980/2018 e chiamata all’odierna adunanza.

In ossequio quindi al precitato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il litisconsorzio può essere ricostituito, con la trattazione congiunta e contestuale dei tre giudizi, donde si impone la riunione al rgn. 18607/2018 (relativo alla società),dei successivi ricorsi rgn. 18617/2017 (socio Leticia) e rgn. 18980/2018 (socio Gambino). Il primo motivo di ricorso diviene pertanto inammissibile e dev’essere disatteso.

3. Può ora essere esaminato il secondo motivo dei ricorsi rgn. 1806/2017 e rgn. 18617/2017, nonché l’unico motivo del ricorso rgn. 18980/2018, sostanzialmente analoghi tra di loro. Si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura per violazione degli articoli n. 2 e 4 del DPR numero 444 del 19 9 7 in combinato disposto con l'articolo 75 (ora 109) DPR n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2697 del codice civile. In estrema sintesi si lamenta che a fronte delle precise contestazioni dell'Ufficio, capaci di generare inversione dell’onere della prova, il giudice d'appello abbia p er ritenuto sufficienti le giustificazioni della parte contribuente. Un tanto precisato, il motivo non è fondato e non può essere accolto. 3.1. In materia di operazioni inesistenti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett.

d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. tra le molte Cass. V, n. 20060/2014). Egualmente, in materia di IVA, si è statuito che «l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni» (Cass.

V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V n. 27552/2018). La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. c iv . si configura, infatti, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc. c iv . (Cass. n. 17313 del 2020).

Incombendo, invece, sul contribuente la prova contraria, la sentenza impugnata resta del tutto immune alle censure riguardanti la violazione delle norme sopra indicate. 3.3. Va ricordato che la sentenza è un unicum, in cui parte narrativa e parte motiva si intrecciano fra di loro, innervandosi reciprocamente, per cui non deve guardarsi solo alle conclusioni delle motivazioni, ma fare riferimento all’articolata ricostruzione della vicenda operata dal collegio giudicante d’appello. Ed infatti, con ragionamento esente da censure, il collegio di secondo grado avendo verificato la convenienza economica di fare rifornimento presso il distributore in centro città piuttosto che presso il distributore interno all'azienda, per il quale sarebbe stato necessario dedicare del personale, pagare puntualmente il fornitore ed avere delle condizioni che, tutto compreso, le risultavano meno convenienti che non andare a rifornire gli automezzi in centro città.

Altresì, la modalità di rifornimento presso la ditta Petroli s.r.l. aveva l'indubbio vantaggio di consentire una dilazione di pagamento che si concretizzava in un'anticipazione del credito, senza fare ricorso alle banche, mentre, con le commesse consistentiordinate dalla società Autotrasporti Gambino, la società Petroli s.r.l. riusciva ad ottenere degli sconti per economie di scala dalla sua fornitrice Q8, ottenendo degli indubbi vantaggi nelle condizioni di fornitura.Infine, il collegio di merito ha rilevato come le irregolarità nella fatturazio ne - per incompatibile compresenza degli automezzi in due luoghi distanti- riguardasse solo 16 fatture (pag. 7 gravata sentenza) .

Trattasi di apprezzamenti di fatto, compendiati criticamente e valutati nel loro complesso con motivazione consequenziale, profili che esulano dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità. 3.4. Èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). In definitiva, i ricors i così riuniti sono i nfondat i e dev ono essere rigettati.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dell