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Ordinanza — n. 5979/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reactivate service proceedings after unsuccessful postal notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because it failed to reactivate the service proceedings following an unsuccessful postal notification attempt. The lower court found that the recipient was unreachable, and the financial administration did not promptly initiate a new notification process within the statutory half-term limit. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary procedural foundation to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 326 c.p.c.: In cases of unsuccessful postal notification not attributable to the notifier, the party must immediately reactivate the service proceedings within half the statutory term; failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of proper service.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal unsuccessful postal notification reactivation of service half-term limit tax agency cassation procedural defect omitted notification tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012
Cass. n. 4933 del 2014
Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016
Cass. n. 17577 del 2020
14594del 2016 ; Cass. n. 17577 del 2020 ; Cass.
Cass. n. 16079 del 2022
Cass. n. 5974 del 2017
325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica»(Cass. n. 5974 del 2017 ).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28147 – 2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro LO FARO GIANLUCA ROSARIO LO FAROMARIA DANIELALO FARO MARIO MUSUMECI MARIA -intimati– avverso la sentenza n. 7373/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLASICILIA, depositata il 5/9 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7373/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respintol’appello erariale avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Catania , in accoglimento del ricors o proposto da i contribuenti indicati in epigrafe avverso avviso di liquidazione per imposta di registro relativa alla sentenza n. 2531/2015del TAR Sicilia, sez. dist.

Catania, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal de cuiusdei medesimi (Francesco Lo Faro) avente ad oggetto un lotto di terreno di sua proprietà sito in territorio del Comune di Catania, del quale lo stesso Comune, con decreto n. 12 del 13/02/1991 , aveva disposto l'occupazione temporanea e d'urgenza per pubblica utilità, con condanna del Comune , in alternativa, alla restituzione del bene al ricorrente, alla stipula di un accordo transattivo , che determin asse il definitivo trasferimento (su base negoziale) della proprietà dell’immobile verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con l’interessato, o all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni,e, in difetto di pronto adempimento, il TAR aveva disposto che, a richiesta del ricorrente, avrebbe pro vv eduto alla nomina di un commissario ad acta , indicando, altresì, ai fini della condanna al risarcimento dei danni (da occupazione illegittima) o al pagamento dell’indennizzoex art. 42 bis cit., i criteri per la loro quantificazione e quella per il calcolo degli interessi complessivamente dovuti.

Icontribuenti sono rimasti intimat i.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.In via pregiudiziale ed assorbente, va rilevato d’ufficio che non risulta in atti la prova del perfezionamento della notifica del ricorso erariale introduttivo del giudizio di legittimità. 1.2. Invero, è in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato il ricorso, dal quale risulta che la consegna del plico non è avvenuta «per irreperibilità del destinatario», come attestato in data 25 novembre 2022 dall'addetto al recapito, il quale ha infatti barrato la corrispondente voce del modulo e non ha invece barrato né completato, con riferimento agli adempimenti dovuti nel caso di eventuale irreperibilità solo relativa, la voce corrispondente all'assenza temporanea del destinatario e delle persone altrimenti abilitate alla ricezione. 1.3.

Neppure,peraltro, risulta compilata la casella relativa al deposito del plico presso l'ufficio postale. 1.4. Infine, sull'ulteriore facciata dello stesso a.r., l'indirizzo del destinatario risulta barrato. 1.5. Il complesso di tali elementi depone dunque univocamente per il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario, in particolare del difensore e domiciliatario della società nel giudizio di merito. 1.6. A tale tentativo negativo di notifica non risulta alcun seguito ulteriore del procedimento di notificazione che, pertanto, non è stato ripreso e proseguito dall'amministrazione finanziaria con un nuovo e regolare tentativo di notifica nei confronti del difensore domiciliatario o della parte personalmente ad altro recapito. 1.7.

In sostanza, nel caso di specie non si verte nell'ipotesi della notifica, tramite servizio postale, nella quale l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altrepersone a riceverlo (fattispecie alla quale si riferisce Cass., Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012). 1.8. Piuttosto, si tratta di un mero tentativo di notifica a mezzo posta, interrotto dalla constatazione, corretta o meno che sia, dell'irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato dal notificante, e non andato a buon fine. 1.9.

Premesso che, trattandosi di notifica effettuata direttamente a mezzo posta, la ripresa del procedimento, una volta riscontrata dall'ufficiale postale la non effettività dell'indirizzo indicato, richiedeva un nuovo impulso dell'Ufficio notificante (Cass. n. 4933del 2014), va tenuto conto che, secondo questa Corte«in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Cass., Sez.

Un., n. 14594del 2016 ; Cass. n. 17577 del 2020 ; Cass. n. 16079del 2022). 1.10. È stato, altresì, precisato che «in tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica»(Cass. n. 5974 del 2017 ). 1.11.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, in considerazione dell’inerzia dell'Ufficio ricorrente, che non ha dato seguito al procedimento notificatorio una volta ricevuta notizia del mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità del difensore domiciliatario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Nulla sulle spese, essendo rimastiintimati i contribuent i .

3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di co