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Decreto — n. 5972/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after client voluntarily withdrew the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 5972/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished following the client's voluntary withdrawal of the case. The tax agency had challenged a regional tribunal decision against Tecnoparco Valbasento SpA, but the appellant formally renounced the recourse on November 21, 2024. Consequently, the court dismissed the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and the allocation of costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinguishment of litigation tax appeal Corte di Cassazione litigation costs contenzioso tributario rinuncia al brevetto sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 21 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate tenuto conto dell’intervenuta evoluzione giurisprudenziale; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate tenuto conto dell’intervenuta evoluzione giurisprudenziale; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 19096/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro TECNOPARCO VALBASENTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesodall’avv. Tonio Di Iacovo; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, n. 54/01/2020 depositata il 28 febbraio 2020. Visto l’atto depositato il 21 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate tenuto conto dell’intervenuta evoluzione giurisprudenziale; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/02/2025 Il Pre