Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The case involved a dispute over tax declaration extinction where the court noted the absence of any formal request to continue proceedings. Consequently, the litigation was terminated, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The court declares the process extinguished when neither party requests a hearing within the legal term, terminating the litigation and assigning costs to the advancing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13568/2022 R.G. proposto da : MAVI S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato DE DOMINICIS PIER DONATO, unitamente agli avvocati PARLATO MARIA CONCETTA, PARLATO ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCTURA GENERALE DELLO STATO avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.34541/05/2021 depositata il 16/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/