Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative declaration of extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had already been extinguished by a lower court's decision. The lower court ruled that the insertion of the case into an official list of extinguished proceedings, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, legally terminated the dispute. Consequently, the appellate court could not review the merits as the procedural basis for the original suit no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, c. 3, c.p.c.: When a tax proceeding is extinguished by administrative declaration under the new law, the appellate court must dismiss the appeal as the subject matter is no longer justiciable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4365/2022 R.G. proposto da : OFFICINE MECCANICHE SUD S.R.L. (OMES S.R.L) , rappresentata e difesa dall’avvocato COLETTA SALVATORE unitamente all'avvocato RICCIARDELLI LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 5467/ 06/ 2021 depositata il 02/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/02/2025 Il