Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5954/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to annulment of payment orders, ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5954/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal inadmissible due to a lack of interest, following the annulment of the disputed payment orders. The taxpayer argued procedural defects and non-notice, but the annulment rendered the subject matter of the dispute nonexistent. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021: The annulment of the tax act during proceedings causes the cessation of the subject matter of the dispute, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of subject matter lack of interest to sue annulment of tax act compensation of litigation costs inadmissibility of appeal tax collection procedure procedural extinction opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nello stesso senso, si è precisato che, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs.
Art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19.2.2025 dal ConsigliereCecilia Bernardo; RITENUTO CHE: Oggetto:Cartella di pagamento - Annullamento ex art. 4, comma 4, del d.l.
Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 112 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di doglianza , il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , n .
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , n .
art. 112 c.p
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di doglianza , il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 33587/2018
(Cass. n. 33587/2018, Rv.
Cass. n. 5351/2020
Cass. n. 33157/2023
274 del 2005 , ( Cass. n. 33157/2023, Rv.
Cass. n. 3950/2017
Cass. n. 32963/2024
Ciò posto, nel caso in esame l’annullamento del ruolo è stato necessitato dall’intervento di una disposizione normativa e, quindi, da un fattore esterno alla controversia, destinato, peraltro, ad operare automaticamente in presenza dei presupposti ivi previsti (Cass. n. 32963/2024, Rv.
Cass. 18/01/2022, n. 1420
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
Corte costituzionale n. 274/2005
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15850/2022R.G. proposto da CUTRI’ FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Comitoed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 23, come da procura speciale in atti. -ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. d el la Ca labria , n. 3988 /202 1 , depositata il 9.12.2021e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19.2.2025 dal ConsigliereCecilia Bernardo; RITENUTO CHE: Oggetto:Cartella di pagamento - Annullamento ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 - Sopravvenuta inammissibilità del ricorso -Compensazione delle spese.Con ricorso propost o alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, Cutrì Francesco impugnava 39 intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle , eccependo la mancata notifica delle cartelle presupposte, la mancanza di motivazione, la mancata allegazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e l’illegittimità delle ingiunzioni.

In primo grado, la C.t.p. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulle cartelle di natura non tributaria; dichiarava prescritto il credito relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l’anno d’imposta 2004 e rigettava per il resto il ricorso del contribuente. Tale decisione veniva parzialmente riformata in appello, in quanto la C.t.r., con riferimento alle cinque cartelle confermate in primo grado, ri levava l’intervenuto annullamento di tre di esse e l’infondatezza delle doglianze del contribuente per le restanti due. In particolare, riteneva non sussistente l’asserito difetto di motivazione e la contestata difformità delle copie dall’originale.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate - Riscossione con controricorso. Replicava con memoria il contribuente. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di doglianza , il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , n . 4 , c.p.c. , non avendo la C.t.r. pronunciato sull’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria portata dalle cartelle nn. 09420060017453103000 e 09420060005815765000, essendosi limitata ad esaminare solo alcuni dei motivi di appello.

2. Con il secondomotivo di doglianza, il contribuente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., avendo la C.t.r. erroneamente ritenuto che la cartella n. 09420060005815765000 fosse stata validamente notificata, omettendo di esaminare il fatto, dedotto dal contribuente, che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo in cui il predetto non aveva né la residenza né il domicilio.

3. Con il controricorso, l’Ader preliminarmente d à atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle nn. 09420060017453103000 e 09420060005815765000, in virtù dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, conv. dalla l. n. 69 del 2021. Chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

4. Con successiva memoria, il contribuente aderisce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dall’Ader, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

5. Devesi preliminarmente dare atto che, nonostante sia presente in atti un’istanza del contribuente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risulta alcuna delibera di accoglimento della stessa.

6. Ciò premesso, il suindicato art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 sancisce l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Giova a tal riguardo evidenziare che, nel processo tributario,il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo. (Cass. n. 33587/2018, Rv. 65200101).

Nello stesso senso, si è precisato che, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul petitume sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, (Cass. n. 5351/2020, Rv. 65734201).

7. Orbene , nel caso in esame è pacifico l’intervenuto annullamento, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, di entrambe le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Tale eliminazione dal mondo giuridico fa venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore. Va, pertanto, dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

8. Quanto alle spese di lite, va osservato che, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 , ( Cass. n. 33157/2023, Rv. 66958301, nello stesso senso, n. 3950/2017, Rv. 64320301).

Ciò posto, nel caso in esame l’annullamento del ruolo è stato necessitato dall’intervento di una disposizione normativa e, quindi, da un fattore esterno alla controversia, destinato, peraltro, ad operare automaticamente in presenza dei presupposti ivi previsti (Cass. n. 32963/2024, Rv. 67325601). Tale situazione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto daCutrì Francesco per carenza di interesse ad agire, con integrale compensazion