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Decreto — n. 5927/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by administrative act per Art. 198 DL 13/2023.

Numero d'incarto Decreto — n. 5927/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act by the Tax Agency. The lower court found that the insertion of the case into the Tax Agency's list of extinguished proceedings, pursuant to Article 1 of Law 197/2022, legally terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 c.p.c.: The insertion of a case into the list of extinguished proceedings by the Tax Agency automatically terminates the civil litigation, rendering further judicial intervention unnecessary unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative list procedure civil process termination Law 197 2022 costs allocation rule contenzioso tributario arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32809/2019 R.G. proposto da : DE MAIO UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MENNELLA MONICA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. LATINA n. 4401/19/2018 depositata il 25/06/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/02/20