Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to procedural filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a tax dispute between the Revenue Agency and Volta SRL. The lower court ruled that the process terminated because the Revenue Agency filed a document confirming the regular conclusion of the case under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 391 c.p.c.; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023: The civil procedure is extinguished when the competent authority files a document certifying the regular conclusion of the case, thereby precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27168/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VOLTA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DELLA VALLE EUGENIO unitamente all'avvocato FEDELE STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 634/ 21/ 2019 depositata il 12/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/02/2025 Il