Cassation Court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing of the case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled the process ended because the tax authority formally transmitted the case closure list, satisfying statutory requirements for termination. The court upheld this decision, confirming that the procedural act of listing the closure document legally terminated the proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of the list of closed cases by the tax authority constitutes a definitive extinction of the litigation process, barring further appeals unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3697/2020 R.G. proposto da : MOTOLESE MARIANGELA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CANTILLO ORESTE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DISTAC. SALERNO n. 5187/9/2019 depositata il 11/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/02/2025