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Ordinanza — n. 5902/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal on 'desk audit' grounds, remanding case for new hearing on procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5902/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission's decision regarding a 'desk audit' of a sole proprietorship. The agency argued that the regional court violated the right to prior adversarial proceedings by failing to hold a hearing before issuing tax assessments. However, the court held that such procedural guarantees apply only to on-site inspections, not desk audits, and that the regional court correctly applied this established principle. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded for a new hearing to address specific VAT issues.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, L. 212/2000; Art. 6-bis, D.Lgs. 219/2023: The right to prior adversarial proceedings in tax assessments applies exclusively to on-site inspections and not to desk audits, unless the assessment concerns harmonized taxes and the taxpayer has actively resisted the procedure.

Parole chiave

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tax desk audit prior adversarial proceedings sole proprietorship VAT harmonized taxes Cassazione remand fiscal verification procedural guarantees imposta diretta

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, L. 212/2000
Secondo la ricorrente, la CTR haerroneamente ritenuto violato il principio del contraddittorio di cui all’art. 12, comma 7, della L.
Art. 6-bis, D.Lgs. 219/2023
Art. 360, para. 1, no. 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 47 del 2023
Tale stabile assetto giurisprudenziale è stato confermato da Corte Cost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento della normativa così pacificamente interpretata.Il legislatore è peraltro poi intervenuto sul punto, con l’art.
Cass. n. 20036/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25251/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E EDIL.TA di Muscaridola Francesco Paolo Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Gaetano Michele Maria De Bonis, elettivamente domiciliatain Roma alla via del Mattonato n.4, presso Donato Piccininni; -controricorrente- E Muscarindola Giovanni, Muscarindola Giuseppe e Muscarindola Francesco Paolo; -intimati- tributi r.g. n.25251/2017 Cons. est.

Andreina Giudicepietro avverso la sentenza n.225/1/17 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata il 22 marzo2016, depositata il 22 marzo 2017 e nonnotificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Andreina Giudicepietro . FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motiv o contro EDIL.TA di Muscaridola Francesco Paolo Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, che resiste con controricorso, Muscarindola Giovanni, Muscarindola Giuseppe e Muscarindola Francesco Paolo, che sono rimasti intimati, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci ai fini delle imposte dirette e dell’iva per l’anno di imposta 2009.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.12, commi 4 e 7, l. 27 luglio 2000 n.212, e 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c. p. c. Deduce la ricorrente che la controversia riguarda l’accertamento, svolto nei confronti di una societàin nome collettivo e dei suoi soci, per l’anno d’imposta 2009a seguito di verifica “a tavolino”. r.g. n.25251/2017 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Con particolare riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo della documentazione contabile relativa all’anno 2009, provvedeva a rettificare, ai sensi degli artt. 39 comma 1, 42 e 43 del d.P.R. n.600/73 il reddito di impresa nonch́ la dichiarazione fiscale ai fini Irap ed Iva, ritenendo non sufficientemente documentati e non inerenti costi per carburante,spese per ristoranti ed alberghi , nonché per prestazioni di terzi. Secondo la ricorrente, la CTR haerroneamente ritenuto violato il principio del contraddittorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212/00, in quanto non adeguatamente esperito in via preventiva, e per l’effetto ha ritenuto illegittimo l’accertamento.

2. Il motivo è fondato nei sensi di cui inmotivazione e va accolto. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione dell’inammissibilità del ricorso perch́ non sottoscritto dal difensore, in quanto appare leggibile sull’atto l’attestazionedella firma digitale del procuratore dello Stato. In verità, la società controricorrente sembra dolersi essenzialmente del fatto che l’asserita carenza d ella sottoscrizione digitale del ricorso non potrebbe considerarsi sanata dal deposito del documento con attestazione di conformità all’originale.

Sul punto, con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, anche se privo dell'apposizione della firmadigitale (circostanza che nel caso di specie non emerge dagli atti), ilricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione delricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia r.g. n.25251/2017 Cons. est.

Andreina Giudicepietro analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato(Cass. S.U. n. 6477/2024). 2.2. Passando, dunque, all’esame del motivo di ricorso, esso è fondato alla luce di Cass. S. U. n. 24823/2015, per la quale:

a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito;

b) in tema di tributi armonizzati, poi, la violazione del diritto ad essere sentiti, prima dell'adozione di un provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso(cfr. Corte giust. 3/07/2014, in causa C- 129 e C- 130/13, Kamino International Logistics, punti 78 - 82 e la giurisprudenza richiamata); affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone r.g. n.25251/2017 Cons. est.

Andreina Giudicepietro generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dellostrumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto;

c) tutte le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente ma non nei casi di accertamenti a tavolino. Si tratta di principi affermati all'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributario nazionale e dei principi costituzionali di riferimento, quanto degli indirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e delle pronunce della Corte diGiustizia.

Tale stabile assetto giurisprudenziale è stato confermato da Corte Cost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento della normativa così pacificamente interpretata.Il legislatore è peraltro poi intervenuto sul punto, con l’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219/2023, inserendo nella l. n.212 del 2000 l’art.6 - bis, in tema di contraddittorio preventivo, espressamente prevedendone l’applicabilità dal 30/04/2024 (art.7, comma 1, d.l. n. 39/2024). Alla luce di tali principi, correttamente applicati dalla CTR,i motivi devono essere rigettati in riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art. 12, comma 7, dello Statuto anche agli accertamenti a tavolino nonché in relazione alla dedotta esistenza di un principio generale del contraddittorio valido anche per i tributi non armonizzati (l’accertamento infatti ha ad oggetto anche imposte dirette).

Per quanto riguarda l’iva, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", r.g. n.25251/2017 Cons. est. Andreina Giudicepietro ilcontraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (v.

Cass. n.20036/2018). Pertanto, ai soli fini dell’iva, il giudice del rinvio dovrà valutare se nel caso in esame vi sia stato il contraddittorio preventivo e se parte contribuente abbia fornito la necessaria prova di resistenza. In conclusione, in accoglimento del ricorso la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame, conformandosi ai principi richiamati, edalla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del