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Ordinanza — n. 5901/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing lower court ruling on tax assessment notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5901/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a second-instance judgment that had overturned a first-instance decision. While the authority argued the tax assessment notice was void for failing to address the taxpayer's observations, the court found the lower court's reasoning flawed. Consequently, the cassation appeal was allowed, the appealed judgment was quashed, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 12, comma 7, l. 212/2000: A tax assessment notice remains valid even if it does not explicitly mention the taxpayer's observations, provided no specific legal nullity applies and no specific rights or guarantees are infringed to the point of preventing the act's legal effects.

Parole chiave

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tax assessment notice validity taxpayer observations nullity administrative tax procedure Cassation quashing judgment remand for new trial revisione d'imposta assistenza amministrativa fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 12, comma 7, l. 212/2000
Da tempo è stato affermato che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 3583/2016
Cass. VI-5, n. 8378/2017
Cass.T., n. 12343/2024
VI-5, n. 8378/2017). Tale principio è stato confermato anche di recente (cfr. Cass.T., n. 12343/2024). In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati i principi.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36463/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ASSOCIAZIONE CULTURALE MATRIOSKA, -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5436/2018 , depositata il1° agosto 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. 2009 IRES IRAP IVA FATTI DI CAUSA L'associazione culturale Matrioska era attinta da avviso di accertamento con ripresa a tassazione sull'anno d'imposta 2009 ai fini Ires, Irap e Iva.

Nello specifico, veniva disconosciuta la natura di associazione culturale non lucrativa, facendo emergere l'attività di ristorazione ed intrattenimento musicale a favore di clienti, soprattutto provenienti dall'Est Europa. L'associazione contribuente proponeva ricorso al giudice di prossimità che non ne apprezzava le ragioni. Per contro, la sentenza d'appello riformava la pronuncia di primo grado, motivando sotto il profilo formale non essere state compiutamente e analiticamente controdedotte le osservazioni del privato nel suo apporto collaborativo al percorso endoprocedimentale.

Propone pertanto ricorso per c assazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, settimo comma, della legge numero 212 del 2000. Nella sostanza, il patrono erariale lamenta che sia stato sanzionato con la nullità l’atto impositivo che non abbia risposto analiticamente alle osservazioni del privato in esito alla comunicazione al processo verbale di constatazione. 1.1.

Il profilo è stato più volte esaminato da questa Suprema Corte di legittimità, con affinamenti progressivi che merita qui di richiamare a maggior chiarezza. Da tempo è stato affermato che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell'atto cui ineriscono (cfr.

Cass. V, n. 3583/2016). Successivamente si è precisato che è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass.

VI-5, n. 8378/2017). Tale principio è stato confermato anche di recente (cfr. Cass.T., n. 12343/2024). In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati i principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte, provvedendo anche a regolare le spese del