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Ordinanza — n. 5897/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to procedural lack of interest via simplified settlement declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5897/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal inadmissible due to a procedural declaration of lack of interest. The taxpayer's company voluntarily adopted the simplified settlement procedure under Legislative Decree 119/2018, requesting the termination of the dispute. Consequently, the Court ruled that the appeal no longer had any legal interest to pursue.

Regesto Legislator

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Legislative Decree 119/2018; Art. 1, comma 1, lett. a: When a party voluntarily adopts the simplified settlement procedure and requests the extinction of the proceedings, the appeal loses its legal interest and becomes inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement procedure lack of legal interest tax appeal inadmissibility cessation of dispute Legislative Decree 119/2018 decisione incidentale impugnabile notifica delle Intese azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Legislative Decree 119/2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21507/2016 R.G. proposto da : DEL GRECO ANNA, con l’avvocato Benedetto Paolo Faralli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Isidoro Cherubini in Roma, alla via Mazzini n. 55 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per definizione agevolata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO –SEZ. DIST. LATINAn. 899/2016depositata il 19/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La società Intema di Drigo Maurizio C s.a.s., esercente attività di intermediazione nel commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna, era attinta da avviso di accertamento sull'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di componenti negativi del reddito ritenuti non deducibili. Conseguente avviso di accertamento era emesso nei confronti della socia Del Greco Anna, che adiva il giudice di prossimità, rappresentando nel proprio ricorso gli stessi argomenti fatti valere dalla società predetta.

La sentenza di primo grado era parzialmente favorevole alla parte contribuente e veniva confermata in appello. Donde ricorre per cassazione la socia Del Greco Anna, affidandosi a due motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difesa in pubblica udienza. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al decreto-legge numero 119 del 2018 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso.

In via pregiudiziale di rito deve essere esaminata la dichiarazione di definizione agevolata con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In assenza di riscontro documentale sulla regolarità della procedura di definizione agevolata, l'istanza di parte vale quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, cui segue l'inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva sostanziale del Patrono di parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile