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Ordinanza — n. 5896/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses late appeal due to loss of interest after client accepts simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5896/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because she subsequently accepted a simplified settlement agreement. Although the lower court had rejected the appeal for being filed late, the taxpayer's later adherence to the settlement demonstrated a lack of interest in continuing the litigation. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible and ordered the parties to share litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a party accepts a simplified settlement agreement after a procedural objection, the subsequent loss of interest renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement agreement loss of interest inadmissible appeal tax collection dispute procedural waiver opposizione tardiva tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37236/2019R.G. proposto da: SEGHIERI EMMA, con l’avvocato Mauro Mocci, e domicilio ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 327 6 /201 9 depositata il29/05/2019. *CARTELLE DI PAGAMENTO IMPUGNAZIONE TARDIVA Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Sig.a Emma Seghieri impugnava varie cartelle esattoriali e l'avviso di accertamento esecutivo sottesi all’intimazione di pagamento che le era pervenuta, nonché ulteriori cartelle di cui ha opposto il relativo estratto di ruolo. Il giudice di prossimità dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica degli atti impugnati. Proponeva appello la parte contribuente lamentando l'erroneità della pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo, distinguendo il momento di formazione dell'atto dal momento della sua notifica.

Ha poi contestato l'inesistenza dell'intimazione per difetto di sottoscrizione della stessa, in quanto eseguita da soggetto non validamente nominato. Tali censure la contribuente ha reiterato anche nei confronti della nomina dell'avvocato del libero foro difensore dell'incaricato per la riscossione. Avverso la sentenza che ha rigettato l’appello propone ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi di ricorso, cui replica la parte pubblica con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria, rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia.

CONSIDERATO che con la memoria depositata il difensore della ricorrente ribadisce la volontà della sua assistita, come già manifestata con l’adesione alladefinizione agevolata, di rinuncia al ricorso; che tale atto, pur non potendosiverificare in maniera univoca la correlazione tra quanto pagato a titolo di rottamazione delle cartelle con l’atto impositivo oggetto di giudizio, manifesta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che lo rende inammissibile e tale va dichiarato, con compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le