Ordinanza — n. 5877/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14427/2022 R.G. proposto da : TOSONI FIORELLA, rappresentata e difes a d a ll’avvocato AVITABILE ANTONIO (VTBNTN64L25H501X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, sede diROMA, n. 5430/2021 depositata i l 30/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5877/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato an. 3 motivi, cui ha resistito con controricorsomeramente formale l’Agenzia delle Entrate 6. Successivamente la contribuente ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve darsi atto che la parte ricorrente, con la memoria integrativa ex art. 380.bis.1. c.p.c., ha chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere “con ogni conseguenza di legge e con condanna dell’Agenzia erariale resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 1.1.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14427/2022 R.G. proposto da : TOSONI FIORELLA, rappresentata e difes a d a ll’avvocato AVITABILE ANTONIO (VTBNTN64L25H501X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, sede diROMA, n. 5430/2021 depositata i l 30/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma parte ricorrente ha impugna to la c artella di pagamento n.0972019013240461500 notificata il 08.05.2019, relativa alla registrazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.4807/2015 con la quale erano state condannate l a Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Fiorella Tosoni e di Assunta Triglia, della complessiva somma di euro 26.855,76, ciascuno, oltre interessi legali, maturati e maturandi, sui predetti importi, dalla data della domanda giudiziale in primo grado, al saldo.
2. La contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale ha emesso la sentenza n. 4083/2020, di inammissibilità del ricorso.
3. Tale decisione è stata dunque impugnata dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che la sentenza andasse iscritta al campione civile, gravando esclusivamente sulle parti soccombenti, e contestando altresì l’eccessivo ammontare della condanna alle spese.
4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese,ritenendo di non accogliere la istanza di litisconsorzio necessario e sottolineando che la solidarietà passiva coinvolge tutti i destinatari della sentenza senza eccezioni, indipendentemente dall’esito della pronuncia, che rimane neutrale.
5. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato an. 3 motivi, cui ha resistito con controricorsomeramente formale l’Agenzia delle Entrate 6. Successivamente la contribuente ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve darsi atto che la parte ricorrente, con la memoria integrativa ex art. 380.bis.1. c.p.c., ha chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere “con ogni conseguenza di legge e con condanna dell’Agenzia erariale resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 1.1.
A sostegno della propria tesi ha rileva to che, come comprovato con la documentazione formatasi successivamente all’introduzione del presente giudizio, a seguito della ricezione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata ad Assunta Triglia, coobbligata con la ricorrente per l’imposta di registro oggetto del presente giudizio, quest’ultima ha dovuto corrispondere le somme pretese. Ha indi allegato la copia ricevuta di pagamento e la relativa attestazione da parte dell’amministrazione erariale.
2. Ritiene questa Corte che, alla luce della documentazione prodotta, debba farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio.
3. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, anche in considerazione della mancata costituzione dell’intimata; il pagamento del coobbligato infatti non esclude (prima) la responsabilità del ricorrente.
4. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio.
P.Q.M.
La Corte