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Ordinanza — n. 5875/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling registration tax applies to enforceable decrees regardless of private settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5875/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the regional commission's decision that exempted registration tax on an enforceable court decree. The taxpayer argued a private notarial agreement waived execution, but the court held the tax applies based on the decree's inherent enforceability, not the agreement. The court ruled that for a post-decree settlement to be valid against the state, the public administration must be a party to it.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.p.r. n. 131/1986; Art. 642 c.p.c. 1.1: The registration tax applies to enforceable decrees based on their legal nature of executability, not on the actual execution or the absence of a public administration party in a subsequent private settlement.

Parole chiave

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registration tax enforceable decree private settlement public administration tax exemption Cassation appeal tax liability non soggetto all'obbligo di registrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.p.r. n. 131/1986
Parte controricorrente ha contestato la interpretazione, chiedendo, in via subordinata, di sollevare questione di illegittimit à costituzionale dell’art. 37 d.p.r. n. 131/1986 e dell’art.
Art. 642 c.p.c. 1.1
131/1986 e dell’art. 642 c.p.c. 1.1.
Art. 53 della Costituzione
L'imposta di registro, infatti, colpisce una manifestazione di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo.
Art. 384 c.p.c.
In ragione della fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
art. 642 c.p
131/1986 e dell’art. 642 c.p.c.
art. 53 della Costituzione
L'imposta di registro, infatti, colpisce una manifestazione di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo.
art. 37 d.p.r. n. 131/1986
Parte controricorrente ha contestato la interpretazione, chiedendo, in via subordinata, di sollevare questione di illegittimit à costituzionale dell’art. 37 d.p.r. n. 131/1986 e dell’art.
art. 384 c.p
In ragione della fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/09/2001, n. 11663
L'imposta è applicata sulla base della "esecutività" del decreto, non già della sua esecuzione in concreto, né dell'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria” (Cass. 17/09/2001, n. 11663).
Cass. 24/02/2016, n. 3687
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9768/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro COLOZZA ANGELO, rappresentat o e difes o dall’avvocato BELLI CONTARINI EDOARDO (BLLDRD64L24H501F) unitamente all'avvocato LAVIOLA LEONARDO (LVLLRD72E03F052Y) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,ROMA n. 4763/2019 depositata i l 5/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo in danno dell’odierno controricorrente,per il mancato pagamento di un credito derivante da inadempimenti correlati ad atto di cessione di partecipazioni societarie. Con successivo accordo stragiudiziale stipulato davanti al notaio, le parti processuali del procedimento monitorio hanno concordato la cessione pro - soluto del credito, con accordo che impegnava altresì il controricorrente a non notificare né eseguire il decreto ingiuntivo.

2. Con avviso di liquidazione, l'Ufficio ha richie sto il pagamento dell'importo di € 61.883,75 a titolo di imposta di registro per la registrazione del detto decreto ingiuntivo.

3. L’odierno controricorrente ha impugnato l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che, con sentenza n. 203/44/2018,ha respinto il ricorso del contribuente.

4. Il contribuente ha proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, ribadendo, come sostenuto nel ricorso di primo grado, che dalla sottoscrizione dell’accordo stragiudiziale tra le parti, nella forma della scrittura privata autenticata da notaio, si evinceva chiaramente la rinuncia al decreto ingiuntivo e la volontà di non dare esecuzione all’atto giudiziario.

5. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello sulla base del fatto che l'articolo 37 del d.p.r. 131/86 prevede l'applicazione dell'imposta di registro solo quando al decreto ingiuntivo è apposto il visto di esecutività, mentre nel caso di specie, le parti avevano stipulato un accordo che prevedeva la non esecuzione del decreto ingiuntivo e il decreto non era stato munito di formula esecutiva, sicché non si era realizzato il presupposto per il pagamento dell'imposta di registro.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entratededuce la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 642 c.p.c. 1.1. Richiamando la risoluzione n. 122/E del 7 novembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, contesta testualmente che il “ presupposto dell'imposta di registro è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo (ossia la clausola di provvisoria esecutorietà), senza che rilevi l'eventuale apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria, formalità necessaria per intraprendere in concreto la procedura dell'esecuzione forzata.

L'imposta è applicata, pertanto, sulla base della "esecutività del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concreto" (cfr. Cass., Sez. trib., 24 aprile-17 settembre 2001, n. 11663). L'imposta di registro, infatti, colpisce una manifestazione di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo. Pertanto, l'atto che presenti tutti i requisiti formalidel decreto ingiuntivo deve essere assoggettato a tassazione, non ostandovi la possibilità che lo stesso, nei giudizi successivi, sia dichiarato nullo, salvo però conguaglio o rimborso a seguito di successiva sentenza passata in giudicato”. 1.2.

Parte controricorrente ha contestato la interpretazione, chiedendo, in via subordinata, di sollevare questione di illegittimit à costituzionale dell’art. 37 d.p.r. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 3, lett.

b) della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, per contrasto con art. 53 della Costituzione.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

3. Invero, deve ribadirsi, in primo luogo, che “Presupposto dell'imposta è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo (vale a dire, la clausola di provvisoria esecutorietà) e non già l'apposizione della "formula esecutiva" con la quale si intraprende l'esecuzione. L'imposta è applicata sulla base della "esecutività" del decreto, non già della sua esecuzione in concreto, né dell'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria” (Cass. 17/09/2001, n. 11663). 3.1. Inoltre, p er la validità della conciliazione giudiziaria intervenuta dopo il decreto ingiuntivo, posta a giustificazione della non esecutività dello stesso, deve essere anche parte la pubblica amministrazione, ai sensi del chiaro tenore letterale dell’art. 37, primo comma, d.P.R. 131 del 1986.

Questa Corte si è già espressa sul punto, chiarendo chein tema d'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell'atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass. 24/02/2016, n. 3687 (Rv. 638797 - 01)). 3.2.

Ne consegue che il motivo formulato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate è fondato, avendo la CTR fatto erronea applicazione del principio. 3.3. Quanto alla questione di costituzionalità sollecitata dal controricorrente, deve rilevarsi che la stessa è proposta in modo molto vago, non indicando i parametri di riferimento su cui la stesse si fonderebbe. In ogni caso, la Corte di legittimità si è già pronunciata su talidubbi di natura costituzionale, incentrati sulla mancanza di capacità contributiva, rilevandone la conformità costituzionale sulla considerazione che la tassa di registrazione colpisce una dichiarazione di credito azionata esecutivamente, per un determinato importo, il che implica di per sé manifestazione di capacità contributiva (Cass.17/09/2001, n. 11663).

4. In conclusione, per le ragioni sinora esposte, il ricorso deve essere accolto.

5. In ragione della fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

6. In una valutazione complessiva del giudizio di merito, si ritiene di dover compensare le spese dei giudici di merito.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese di merito. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese