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Decreto — n. 5842/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant formally withdrew the lawsuit before the court ruled.

Numero d'incarto Decreto — n. 5842/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, a transport company, had previously challenged a regional tax commission decision against a competing firm and the municipality of Nogara. Since the withdrawal was recorded, the court determined no further proceedings were necessary and dismissed the case without addressing the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A cassation appeal is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the request, rendering the court's intervention on the merits unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal voluntary withdrawal tax dispute ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 6 dicembre 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 dicembre 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 10600/2021proposto da: SOCIETA’ TRASPORTI INDUSTRIALISPA, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Annunziata; -ricorrente- contro ESA-COM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabrizio Bertolini e Giovanni Alduino Ventimiglia; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- e COMUNE DI NOGARA, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata Verona, n. 162/09/2021 depositata il 21 gennaio 2021. Visto l’atto depositato il 6 dicembre 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/02/2025