Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by DISPENSING SRL against a tax court decision declaring the litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into an administrative list for tax closure, pursuant to specific legislative provisions, legally terminated the proceedings. Consequently, the Court of Cassation upheld this procedural outcome, affirming that the administrative act effectively ended the legal dispute without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a tax dispute into the administrative list for closure of tax litigation constitutes a definitive extinction of the judicial process, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4340/2022 R.G. proposto da : DISPENSING SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LARUSSA ADOLFO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, rappresentatae difesa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CALABRIA n. 2441/ 1/ 2021 depositata il 06/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/02/2025