Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic extinction under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's finding of extinction was legally correct. The plaintiff challenged a tax authority decision based on a new law requiring automatic extinction of proceedings upon declaration of termination. The court upheld the decision because the statutory conditions for automatic extinction were met, leaving no room for further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a proceeding is declared extinguished by operation of law, the process terminates automatically and the plaintiff cannot request a hearing to revive it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.858/2023 R.G. proposto da : FALCONI LEONARDO, rappresentata e difesadell’avvocato INGLESE STEFANIA e dagli avvocati TRIBULATO ANTONINO, BLANCO CINZIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. SIRACUSA n. 4954/04/2022 depositata il 26/05/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/03/2025