Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings against the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was definitively resolved under specific legislative provisions regarding the termination of litigation, leaving no room for further adjudication. Consequently, the appeal was rejected because the legal basis for the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a legislative provision expressly declares a civil process extinguished, the court must declare extinction and the parties cannot request a hearing to revive the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29357/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DI VENERE FRANCESCO , DI VENERE GIUSEPPE. Rappresentati e difesi dall’avvocato ROMANELLI CHIARA, unitamente agli avvocati BAGORDO PIERPAOLO, FORMICA FELICE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.541/ 04/ 2020 depositata il 26/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/02/2025