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Decreto — n. 5824/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to administrative act listing under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 5824/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act listing the case under Article 1 of Law No. 197/2022. The Revenue Agency argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the taxpayers contended the process remained open. The court ruled that the statutory listing automatically terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case for extinction under the new tax procedure law, the judicial process is automatically terminated without further judicial intervention.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation closure administrative listing costs allocation civil procedure law procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LECCEn.1877/22/2022 depositata il 05/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23800/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DE BIASE TIZIANO, ZACCARIA SARA, rappresentate e difese dall’avvocato OLIVE MARIA ROSARIA, unitamente all'avvocato PAGLIARULO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1877/22/2022 depositata il 05/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/02/2025 I