Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a request by the Revenue Agency against a taxpayer. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Law 197/2022 documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax claim. Consequently, the court applied Article 198 of that law to automatically terminate the proceedings and assign costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list documenting the regular conclusion of the dispute, thereby terminating the litigation without the need for a specific denial order.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9323/2023 R.G. proposto da : ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - SERVIZIO FRONTESPIZIO DIGITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COZZONI VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NEGRO GIUSEPPINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.352/ 02/ 2022 depositata il 28/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 24/02/2025