Cassation remands tax case to Supreme Court regarding constitutional challenge to OMI value proof rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the Supreme Court for a unified ruling on a specific constitutional question. The taxpayer challenged the tax authority's use of OMI values and other evidence to prove hidden profits, arguing this violated their right to a 60-day period for counter-arguments. The court decided to refer the issue because the lower court had already sent the constitutional question to the Constitutional Court, which declared it inadmissible, yet the case remained unresolved on this specific procedural point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 7, della legge n. 212/2000; The Supreme Court must refer the case to the Constitutional Court when a constitutional question regarding the taxpayer's right to a 60-day period for counter-arguments is raised, even if previously declared inadmissible, to ensure uniform interpretation of the rule on proof of resistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35442/2019R.G. proposto da PREFABBRICATI PISTOIESE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’Avv. France- sco Pistolesi(P.e.c.: francescopistolesi@firenze.pecavvocati.it ), do- miciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Toscana n. 1446 / 1 /20 18 depositata in data 1 6 / 7 /20 1 8 , non notifi- cata.
Oggetto:contraddittorio endoprocedimentale – prova di resistenza–va- lori OMI Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Toscana veniva accolto l’appello incidentale proposto da ll’Agenzia delle En- trate e rigettato l’appello principale della società Prefabbricati Pi- stoieses.r.l., ora in liquidazione, avverso la sentenza della Commis- sioneTributaria Provinciale di Pistoia n.494/1/2014 con la quale ve- nivanoriuniti e parzialmente accolti i ricorsi introduttivi .
Leriprese traevano origine dal fatto che l'Agenzia delle Entrate per l'anno 2008 accertava nei confronti della s ocietà maggiori ricavi ai fini IRES, I RAP ed IVA in relazione a 26 contratti di compravendita di appartamenti facenti parte di due complessi immobiliari, rettifi- candoi prezzi di vendita indicati nei rogiti sulla base: dei valori OMI, del valore dei mutui contratti da alcuni degli acquirenti, dei valori dellerelative perizie di stima degli immobili, di alcuni contratti preli- minariaventi ad oggetto i medesimi e dello scostamento risultante daglistudi di settore.
Trattandosidi società a base ristretta, costituita da un socio (Valerio Sanviti)partecipante al 60% e da altri due (Ilaria Sanviti e Gabriella Tasselli)partecipanti ciascuna per il 20%, l'Agenzia, con separati av- visi,contestava alla società l'omesso versamento delle ritenute sugli utili occulti distribuiti ai soci ed accertava nei confronti di Valerio Sanvitiil maggior reddito di partecipazione. I ricorsi in primo grado, previa riunione, venivano respinti in rela- zioneai maggiori ricavi accertati per due delle compravendite ed in relazione ai discendenti recuperi d'imposta e sanzioni nei confronti della società in concordato preventivo e del socio Valerio Sanviti; venivanoaccolti per il resto .
Controtale sentenza venivano proposti due distinti appelli; il primo, incardinatoda Valerio Sanviti, veniva deciso con sentenza della CTR chedichiarava la nullità della sentenza di primo grado limitatamente allapronuncia sul ricorso proposto in primo grado dal medesimo con- tribuente,rimettendo la decisione alla CTP. Sul secondo, proposto dalla società , la CTR emetteva ordinanza di rimessionealla Corte c ostituzionale della questione di legittimità co- stituzionaledel 7° comma dell'art. 10 della legge n. 212/2000, nella partein cui limita va il diritto del contribuente di ricevere copia del p.v.c.e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali contro- deduzioni alle sole ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività.
LaCorte c ostituzionale, con ordinanza n. 187/2017, dichiara va ma- nifestamenteinammissibile la sollevata questione di legittimità co- stituzionalee il processo veniva riassunto . Il giudice d’appello riget- taval'appello principale della contribuente e accoglieva l'appello in- cidentaledell’Ufficio; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di1° grado, venivano confermati i provvedimenti impugnati. Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la so- cietàcontribuente, affidato a cinque motiv i , mentre l’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata .
Consideratoche: Èstata rimessa alle Sezioni Unite la discussione e decisione di con- troversia relativa alla prova di resistenzadi cui all'art. 10, comma 7, della legge n. 212/2000con riferimento al contraddittorio endopro- cedimentale nei tributi armonizzati, specifico oggetto del secondo motivo nel presentericorso;
P.Q.M.
La Corte: rinvia la causa