Cassation court dismisses appeal confirming civil procedure extinction due to administrative act listing. The court rules the process ended by the tax authority's declaration. The lower court correctly applied the statute regarding extinction and cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a decision declaring the civil procedure extinct. The lower court found that the Tax Agency's act of listing the case in the extinction register, pursuant to specific legislative provisions, legally terminated the proceedings. Consequently, the court upheld the ruling that the process ended and costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a case in the administrative register of extinction constitutes a definitive termination of the judicial process, precluding further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7035/2016 R.G. proposto da : CABRAS GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALLERO BENEDETTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE 2 UFFICIO DI CAGLIARI rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNAn.306/04/2015 depositata il 11/09/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 20/02/2025