Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Rete Ferroviaria Italiana against a lower court ruling that declared the tax litigation extinct. The lower court found the process terminated because the tax authority had transmitted a list indicating the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions. The supreme court upheld this decision, ruling that the procedural extinction was correct and no substantive legal error warranted intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court declares that a tax litigation process is legally extinct upon the transmission of a list documenting the regular conclusion of the dispute, thereby terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27833/2019 R.G. proposto da : RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SANDULLI PIEROe dall'avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 267/ 1/ 2019 depositata il 18/02/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/02/2025