Cassation court dismisses appeal regarding civil procedure extinction due to lack of timely request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court decision declaring the civil procedure extinct. The lower court found the case extinguished under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of extinguished judgments by the Tax Agency. The Court upheld this ruling because the appellant failed to request a hearing within the statutory period to revive the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The extinction of a civil procedure due to the automatic listing of judgments in the Tax Agency's register is final and binding unless the parties explicitly request a hearing within the specific time limit provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.478/2018 R.G. proposto da : DE ANGELIS ANTONELLA, rappresentata e difes a dall'avvocato FEVOLA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. LATINA n. 2879/19/2017 depositata il 18/05/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/02/2025