Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic termination due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the lower court's finding that the tax debt was legally settled without opposition. The plaintiff, Zhou Lei, had filed a lawsuit against the Revenue Agency regarding an impositivo act, but the administrative act explicitly documented the regular definition of the controversy under specific legislative provisions. The court ruled that since no party requested the scheduling of an audience to contest the extinction, the legal process terminated automatically, leaving any advanced costs to the plaintiff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax debt declaration is formally recorded as legally settled without opposition, the civil procedure is automatically extinguished unless a party explicitly requests a hearing to contest the termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25387/2020 R.G. proposto da: ZHOU LEI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALLETTI RAFFAELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.614/ 11/ 2020 depositata il 05/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 20/02/2025