Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinct due to parties' settlement agreement and mutual waiver of claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinct following the submission of a settlement agreement by the tax authority and the taxpayer. The tax agency had previously sought to suspend an IVA refund due to unpaid withholding taxes, but ultimately accepted a transactional resolution. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for the 'double unified contribution' were no longer applicable given the parties' mutual waiver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When parties submit a settlement agreement and expressly waive the dispute, the court must declare the litigation extinct and order the compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14525/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro IFITALIA– INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , società soggetta alla direzione e coordi- namentodi BNP PARIBAS S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’ Avv. Carlo Alberto Giovanardi e dall’Avv.
Cristiano Ruspi (PEC: cristiano.ruspi@milanoavvocati.it ), domiciliatapresso l a Cancelleria della Corte di cassazione ; Oggetto:definizione stra- giudiziale della lite –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campanian.3263/13/2023 depositata in data 18 / 5 /202 3 , non noti- ficata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campa- nia n. 3263/13/2023 veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Napoli n. 5758/35/2022, con la quale veniva rigettatoil ricorso introduttivo proposto dalla società IFITALIA S .p.a. qualecessionaria del credito IVA relativo all’anno di imposta 2007 .
La controversia traeva infatti origine dal credito d’imposta vantato dalla società Giustino Costruzioni S.p.a. per l’anno 2007 e dalla ri- chiesta da questa effettuata , con modello VR 2008, de l rimborso dell’eccedenza detraibile ai fini IVA per l’importo di euro 2.534.628,00ex art. 30, comma 3, lettera a) del d. P . R . 633/1972, sulpresupposto dell’aliquota media. In data 22/04/2008 veniva no- tificatoall’Agenzia delle Entrate un atto di cessione del suddetto cre- ditoa favore della società IFITALIA S.p.a. . Al momento del rimborso veniva rilevata la presenza di un p.v.c. notificatoalla società cedente, avente ad oggetto obblighi non assolti nellaqualità di sostituto di imposta per un importo complessivo pari adeuro 1.089.829,00, afferenti a ritenute operate , ma non versate pergli anni di imposta 2009 e 2010.
L’Agenzia procedeva all’erogazione parziale del rimborso a favore dellacessionaria, per un importo di euro 1.284.628,00 per capitale einteressi, riservandosi di procedere al pagamento del saldo dell’im- portoresiduo da erogare nei confronti del cessionario nell’ipotesi di avvenutadefinizione delle contestazioni oggetto del p.v.c., che ave- vanooriginato due cartelle di pagamento notificate alla cedente, per unimporto complessivo iscritto a ruolo di euro 1.528.960,57.Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia delle Entrate , affidato a due motivi, cui replica la contribuente concontroricorso.
Secondo l’Amministrazione finanziaria sussistono ipresupposti per la sospensione del richiesto rimborso, che, stante comunquel’esecutività della sentenza, è stato erogato a favore della cessionaria per la somma complessivamente pari a euro 1.576.027,40per capitale e interessi. L’Agenzia ha inoltre proposto, parallelamenteal ricorso per Cassazione, anche ricorso per revoca- zioneordinaria, atteso che la società ha richiesto, per un errore di calcolo,un importo in linea capitale pari ad euro 1.323.636,84, di- chiarato inammissibile dalla CGT di secondo grado, con sentenza 6560/01/2023.
Lasocietà deposita memoria e documentazione a corredo attestante la definizione stragiudiziale della lite e chiedendo la declaratoria l’estinzione del processo per cessazione della materia del conten- dere. A seguito di ordinanza interlo s cutoria della Corte, l’Agenzia delleEntrate ha preso posizione deposita nd o copia dell’accordo tran- sattivoe relazione a corredo. Anche la contribuente deposita memo- riaex art.380 bis 1 cod. proc. civ. confermando la definizione stra- giudizialedella lite . Consideratoche: 1.Con nota di deposit o del 12 / 8 /2024 l’Agenzia delle Entrate, in ri- sposta alla richiesta di informazioni della Corte, ha depositato l’ac- cordo transattivo perfezionato, comunicando in un’apposita rela- zioneallegata che l’Ufficio ha rinunciato alla prosecuzione del con- tenziosodinanzi alla Cassazione, con espressa accettazione della ri- nuncia e della compensazione delle spese da parte della IFITALIA SPA,come esposto nell’atto transattivo. 2.Il processo va dichiarato estinto in presenza di rinuncia alla do- manda accettata, e dev’essere disposta la compensazione delle spesedi lite, essendo tale la volontà delle parti.
3. A seguito della composizione stragiudiziale della lite, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 set- tembre 2022, n. 27244).