Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by voluntary settlement under Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayers' submission of a settlement agreement under Article 5 of Law 130/2022. Although the taxpayers initially challenged tax assessments and penalties, they subsequently filed a formal request to settle the dispute with the Revenue Agency. The Court ruled that this voluntary settlement perfected the resolution of the case, thereby removing the legal basis for the ongoing appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 L. 130/2022; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: The filing of a settlement agreement under Article 5 of Law 130/2022 extinguishes the litigation, precluding further cassation appeals and waiving the requirement to pay the double uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14959/2020 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAIL BEACH JESOLO, in persona del legale rappresentante, MAURO BORTOLATO, SANDRO PELLIZZER, tutti rappresentati e difes i dall’ A vv. Nicola Pagnotta (P.e.c.nicola.pagnotta@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Stefa- nia Martin (P.e.c. stefania.martin@ordineavvocatipadova.it ), domi- ciliatipresso lo studio del primo difensore in Roma, viale Carso n.71; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- neto,n.1060/6/2019 depositata in data 6 / 11 /20 19 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ve- niva accolto l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ve- neziache aveva riunito e parzialmente accolto i ricors i introduttiv i dell’associazione sportiva dilettantistica SAIL BEACH JESOLO e di MauroBortolato e Sandro Pelizzer , legali rappresentanti succedutisi neltempo , avverso l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per l’anno di imposta 20 1 2 e l’atto di irrogazione sanzioni per il mede- simoperiodo di imposta .
Conl’avviso di accertamento venivano disconosciuti in capo all’ASD ibenefici conseguenti all’agevolazione ex lege n.398/1991 per con- testatanatura no profit e con l’atto di irrogazione venivano applicate sanzioniper violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il giudice di prime cure aveva confermato le sanzioni e annullato l’avviso.Il giudice d’appello, disatteso l’appello incidentale dei con- tribuenti,accoglieva il gravame principale dell’Agenzia confermando anchele riprese quanto alle imposte . Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sette motiv i , cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricors o .
Parte contribuente deposita not a relativa a lla definizioneagevolata della lite ex art.5 della legge 130/2022 . Consideratoche:
1. Con note del 16 .1 e del 3.8. 202 3 i ricorrenti hanno depositato copia della domanda di definizione presentata dalla contribuente As- sociazione Sportiva Dilettantistica Sail Beach Jesolo, ai sensi dell’art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, trasmessa via pec all’Agenzia Entrate ex art. 5, comma 14, Legge 130/2022, unitamente alla de- lega F24 quietanzata di versamento degli importi dovuti per la defi- nizionesia quanto all’avviso che all’atto di irrogazione sanzioni.
2. L’art. 5, comma 13, L. 130/2022, prevede che «la definizione per- fezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo delcomma 8», secondo cui «per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato». Pertanto, la definizione perfezionata dall’ASDopera anche in favore dei ricorrenti Bortolato e Pellizzer.
3. Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue declaratoria diestinzione del giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso accer- tamento e all’atto di irrogazione sanzioni per l’anno di imposta2012 alla base del presente processo.
4. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anti- cipate ai sensi dell’art. 1,comma 198 , legge 197/22.
5. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte: dichiaraestinto il processo. Lespese del processo restano a