Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, the Lazio Region, did not act within this timeframe, whereas the respondent, S.A.C.C.L.A. SRL, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of settlement results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13528/2023 R.G. proposto da : REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA N. 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI VINCENZO VALENTINA (-) -ricorrente- contro S.A.C.C.L.A. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato CASTALDO CIRO (CSTCRI73R08G190O) rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLITANO ANTONIO (NPLNTN74H11G190E) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LAZIO n.906/2023 depositata il 21/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Considerata l’evoluzione del diritto unionale e della giurisprudenza interna, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;