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Decreto — n. 5674/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5674/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Four Pollini Spa, filed a decree against the Comune di San Mauro Pascoli and Sorit, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for judgment, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline extinction of proceedings litigation costs allocation procedural renunciation spese di esecuzione addebito di tasse rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10367/2023 R.G. proposto da : FOUR POLLINI SPA, elettivamente domiciliato in Riccione via dei Mille 3, presso lo studio dell’avvocato CAMPANA SILVIO (CMPSLV42R31B816R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPANA MASSIMO (CMPMSM81S17H294G) -ricorrente- contro COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIANO 33, presso lo studio dell’avvocato SCIUBBA LORENZO (SCBLNZ70A18H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MOLLO RUGGERO (MLLRGR70L19D810T) -controricorrente- nonchè contro SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.depositata L’08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03