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Decreto — n. 5602/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of lawsuit due to administrative act listing case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 5602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinct following an administrative act by the Revenue Agency listing the case's closure. The lower court found that the insertion of the case into the statutory list documented the regular termination of the dispute under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case in the administrative closure register automatically extinguishes the civil proceedings, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction administrative listing case closure civil procedure automatic termination procedura giudiziaria tributaria amministrazione fiscale garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.566/2018 R.G. proposto da : PANEPINTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato OSNATO DANIELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.2178/ 07/ 2017 depositata il 12/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/02/2025