Cassation Court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the taxpayer against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the strict time limits set by the new tax law. Consequently, the court upheld the decision that the procedural deadline had passed, leaving the matter closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for extinction under the new procedural framework, failure to request a hearing within the statutory period results in the automatic termination of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.207/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DENARO FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati COLUCCI PIETRO CIMA ANGELO WALTER avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MOLISE n. 378/ 1/ 2017 depositata il 05/07/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/02/2025