Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing in the 2023 decree list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Fisienergia SRL's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's 2023 decree list confirmed the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that a legislative decree listing a case as concluded legally extinguishes the proceedings, barring further appeals unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8492/2018 R.G. proposto da : FISIENERGIA SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato GIORDANO VITTORIO unitamente all'avvocato DE STEFANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 1274/ 01/ 2017 depositata il 15/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/02/2025