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Decreto — n. 5579/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal when tax authority proves tax proceedings extinguished by legislative deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 5579/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court's declaration of extinction. The lower court found that the tax proceedings had automatically terminated due to the passage of time under specific legislative provisions, leaving no grounds for a substantive tax dispute. The appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory deadline for litigation had expired, thereby extinguishing the process without a merits-based decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When tax proceedings are extinguished by statutory time limits, the process terminates automatically and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax proceedings extinction legislative time limits procedural dismissal automatic termination tax litigation deadline assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21214/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RIZZATO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato TAMMETTA WALTER avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. LATINA n. 22/18/2018 depositata il 05/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/02/20