Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit against the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court had already ruled that the process terminated automatically under Article 1, Paragraph 198 of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of extinct judgments. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome without addressing the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The extinction of proceedings by operation of law precludes further litigation on the merits, leaving only the option for parties to request a hearing to determine liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15374/2018 R.G. proposto da : GRANITIFIANDRE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALDERARA GIANLUCA, unitamente all'avvocato BERARDI LUIGI FERDINANDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMGNA n.3228/ 07/ 2017 depositata il 23/11/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 17/02/2025