Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Branzi, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the respondent, ENEL Production, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3950/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI BRANZI, elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZALE AQUILEIA N. 6, presso lo studio dell’avvocato LOGOZZO MAURIZIO (LGZMRZ58L27H456C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO ROCCO (GSTRCC59C29B098V) -ricorrente- contro ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N. 14 C/O STUDIO DI TANNO ASSOCIATI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.19572/2023depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom