Italian Supreme Court allows correction of its own order for omitted lawyer fee deduction via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct its own prior order regarding the omission of lawyer fee deductions. The applicant, Intertrade S.R.L., argued that the court failed to deduct fees for its appointed lawyers, while the tax agency relied on the original ruling. The court applied the material error correction procedure under the Code of Civil Procedure, ruling that this specific remedy is the appropriate and expedient path to enforce the defense lawyers' rights without needing ordinary appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on lawyer fee deduction requests, the material error correction procedure is the exclusive remedy, ensuring rapid enforcement of the defense lawyers' rights and respecting the principle of reasonable trial duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24149/2017 R.G. proposto da: INTERTRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex rappresentata e difes a dall'avvocato FERRARO ERMANNO (FRRRNN70B03G568A) e dall’avvocato ROMANO ENRICO (RMNNRC66P07B696O), elettivamente domiciliata in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 88, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Di Lorenzo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Viene invocata la correzione dell’ordinanza n. 6152 del 2024 per omessa pronuncia in punto di distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti della contribuente.
Sulla relativa istanza, formulata nel controricorso, questa Corte in effetti non si è pronunciata con la summenzionata ordinanza. Nel costituirsi nel procedimento di correzione dell’errore materiale intrapreso dalla contribuente, l’Agenzia si è rimessa alle determinazioni di questa Corte. L’istanza di correzione è meritevole d’essere accolta. Invero, va fatta applicazione del principio nomofilattico in base al quale: “In caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass.n. 5082 del 2024; v. anche Cass. n. 12437 del 2017).
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6152/2024, depositata il 7 marzo 2024, sia corretto sostituendo nel dispositivo, alle parole “al pagamento, in favore dell’INTERTRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”, l’inciso “al pagamento ad INTERTRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con distrazione in favore degli Avv.ti Ermanno Ferraro ed Enrico Romano ex