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Ordinanza Interlocutoria — n. 5539/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new notification due to insufficient pre-hearing notice period for liquidator.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5539/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand for new notification procedures. The appellants argued that the tax assessment was based on pure induction due to missing declarations, while the tax agency maintained the assessment was valid despite the lack of formal filings. The court ruled that the remand was necessary because the notice to the liquidator was served only 20 days before the hearing, violating the mandatory 60-day waiting period required by the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: The court must remand the case for new notification when the statutory pre-hearing notice period is not respected, ensuring all parties, including the liquidator, receive proper notice before the hearing.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Notice Period Violation Liquidator Notification Remand for New Role Tax Assessment Appeal Insufficient Pre-Hearing Notice Procedural Defect liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
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Testo completo

nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22310/2015R.G. proposto da GALOCAS.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t. Ta- sca Domenico, CAPPUCCIO CARMINE, entrambi rappresentati e di- fesiper procura a margine del ricorso dall’Avv. Pietro Magno, can- cellato dall’albo professionale, GAGLIONE ANGELA, GAGLIONE ROS- SELLA PALMINA, LONGO FRANCESCO, rappresentat i e difes i dall’Avv. Mario Miscali e dall’Avv. Daniele Manca Bitti (P EC: da- niele@pec.mancabitti.it), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondodifensore in Roma, via Luigi Luciani n. 1 ;

–ricorrenti – contro Oggetto:IVA –II.DD. – avviso di accertamento AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Valled’Aosta n. 5 / 1 /20 1 5 depositata in data 1 1 / 2 /20 1 5 , non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale 17 gennaio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Valle d’Aostaveniva rigettato l’appello proposto dalla società Galoca S. r . l . inliquidazione e da i soci Gaglianone Angela, Cappuccio Carmine, Ga- glianone Rossella Palmina e Longo Francesco avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta n. 19 / 2 /201 3 che avevarespinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accerta- mentoper II.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006 - 2010 .

LaCTR osservava in particolare che: -trattavasidi atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazioni fiscali; -ilPVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sede effettivadella societ ̀ contribuente, mentre alla sede legale la noti- ficanon era andata a buon fine; -l'attivit̀ aziendale di Galoca era proseguita nella medesima compa- ginecon la denominazione di Angelas Bar s . a . s . ; -ilcontenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti im- positiviimpugnati;-la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", es- sendola stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributa- riee della contabilit ̀ sociale, con conseguente non utilizzabilit ̀ della documentazioneprodotta in relazione ai costi; -lapresunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati era fondatasulla ristretta base proprietaria della societ ̀ contribuente.

Avversotale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i con- tribuentideducendo cinque motivi. Resistecon controricorso l’Agenzia delle entrate. Nellemore del giudizio il difensore a vv. Pietro Magno si è cancellato dall'alboprofessionale ed ̀ stato sostituito dagli avv. Mario Miscali e Daniele Manca Bitti, ma soltanto con riferimento alle posizioni de i ricorrentiAngela Gaglianone, Rossella Palmina Gaglianone, France- scoLongo, i quali successivamente hanno depositato congiunta ri- nunciaal ricorso. La Galoca S.r.l. in liquidazione e Carmine Cappuc- ciosono rimasti privi di un difensore.

Consideratoche: -la comunicazione dell'odierna adunanza camerale si ̀ ritualmente perfezionata per Angela Gaglianone, Rossella Palmina Gaglianone e Francesco Longo, essendo stata effettuata al loro difensore domici- liatario; -nei confronti di Galoca S.r.l. in liquidazione e di Carmine Cappuccio , rimasti privi di difensore a seguito della cancellazione dall’albo dell’avv. Pietro Magno, la comunicazione della fissazione dell’adu- nanza odierna è stataindirizzata personal m e nte , ma è andata a buon fine solo nei confronti di Carmine Cappuccio; -nei confronti della società, in persona del liquidatore, la notifica ex art.143 cod. proc. civ., richiesta dalla Corte e disposta dall’ufficiale giudiziario in assenza di reperimento del liquidatore Tasca Domenico Salvatore all’indirizzo dell’ultima residenza conosciuta, si ̀ perfezio- nata il 25.11.2024, 20 giorni dopo la sottoscrizione dell’adempi- mento da parte dell’ufficiale giudiziarioin data 5.11.2024, come si legge sulla relata;non è così stato rispettato il termine di almeno 60 giorni prima dell’adunanza previsto dal novellato art.380 bis.1 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis; - r isulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo onde effettuare rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'a- dunanza camerale a tutte le parti del processo, inclusa la società;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, dispon