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Ordinanza — n. 5488/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal by annulling regional commission's refusal to review new VAT deduction claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5488/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the Regional Tax Commission's decision which had rejected a new VAT deduction claim as inadmissible in the second instance. The taxpayer argued that the first instance request for total annulment of the tax assessment notice implicitly included the VAT issue, which the Regional Commission incorrectly treated as a new matter. The court held that since the taxpayer had requested the total annulment of the assessment in the first instance, covering both income tax and VAT, the Regional Commission erred in declaring the VAT question new and inadmissible. Consequently, the case was remitted to a different composition of the second-instance tax court for a full review.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lgs. n. 546/92; Art. 112 cod. proc. civ.: The limits of the appeal are defined by the grounds of the complaint, precluding the appellant from raising new issues not relevant ex officio, provided the original request for total annulment implicitly covered all aspects including VAT.

Parole chiave

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tax appeal admissibility new issues in second instance total annulment request VAT deduction review Regional Tax Commission error fatture fittizie ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 57 d.lgs. n. 546/92
– Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/92 e conseguente violazione dell'art.
Art. 112 cod. proc. civ.
546/92 e conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione parziale di pronuncia (ex art.
Art. 360 c. 1 n. 4 cod. proc. civ.
per omissione parziale di pronuncia (ex art. 360 c.
Art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.
–L'accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo con cuisi prospetta ex art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art.
Art. 19 D.P.R. n. 633/72
la violazione o falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/72 sull’indetraibilitàdell'IVA, una volta accertata la deducibilità dei costi contestati.
art. 57 d.lgs. n. 546/92
– Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/92 e conseguente violazione dell'art.
art. 112 cod. proc. civ
546/92 e conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 19 d.P.R. n. 633/72
la violazione o falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/72 sull’indetraibilitàdell'IVA, una volta accertata la deducibilità dei costi contestati.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 11 maggio 1990, n. 4044
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21379/2017 R.G. proposto da : CIMEI Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bussani e dall’avvocato Claudio Berliri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via A. Farnese 7 ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1166/ 08/2017, depositata i l 16 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – In data 30 maggio 2014 è stato elevato nei confronti del Notaio Fabrizio Cimeiprocesso verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza di Lecco ha contestato i rapporti contrattuali intrattenuti con la Società Vincenzino Services s.r.l. aventi ad oggetto la concessione in locazione dell'immobile destinato a studio notarile per il periodo 2011/2013 e la prestazione dei servizi di visure ipocatastali eseguiti in favore dello studio notarile per il periodo 2009/2011.

Secondo i verificatori detta società sarebbe stata costituita allo scopo di far conseguire al professionista "indebiti risparmi di imposta". Sulla base del suddetto processo verbale l'Agenzia delle Entrate per il periodo di imposta 2009 ha emesso l'avviso di accertamento n. T9P013H00946/2014 con il quale, richiamandosi ai fogli da 13 a 15 del processo verbale di constatazione ha ritenuto indeducibili "per difetto di inerenza, di certezza e oggettiva determinabilità" tutti i costi sostenuti per le visure ipocatastali eseguite dalla Società Vincenzino Services s.r.l. pari a € 172.800.Di conseguenza, ha accertato il correlativo maggior reddito di € 382.339, a fronte di € 209.530 dichiarato, con il recupero della maggior IRPEF di € 74.304, della maggior IRAP di € 6.739 e della maggior IVA di € 34.560, irrogando la sanzione pecuniaria unica di € 111.456 per una pretesa complessiva di € 248.891.

Il Cimei ha proposto istanza di accertamento con adesione che non ha avuto esito positivo. Ha quindi impugnato l'avviso di accertamento, eccependone l'illegittimità per carenza di motivazione; per erronea applicazione di norme tributarie sotto il profilo dell'inerenza, della certezza e determinabilità del costo; nel merito, contestando la pretesa eccessiva onerosità del costo, tenuto conto del contenuto delle prestazioni rese per eseguire le visure catastali e ipotecarie. L'Agenzia si è costituita con atto di controdeduzioni, nel quale ha contestato l'eccepita illegittimità dell'avviso e nel merito ha insistito per la carenza di documentazione che giustifichi i costi in discussione sia sotto il profilo dell'inerenza che delquantum.

La Commissione tributaria provinciale di Lecco, concessa la sospensione dell'esecutività dell'avviso impugnato, con ordinanza n. 385 del 12 ottobre 2015 ha invitato il contribuente "ad indicare l'importo complessivo per il 2009 del fatturato concernente i soli atti, in relazione ai quali si sono rese necessarie le visure ipocatastali oggetto di causa, nonché a produrre copia delle relative fatture emesse nei confronti dei clienti". Il ricorrente ha prodotto le fatture e ha indicato il fatturato, relativo agli atti necessitanti visure ipocatastali, in € 440.792 per il 2009, specificando che il fatturato collegato ai costi del 2009 comprende anche fatture emesse dopo per complessivi € 488.011.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto in parte il ricorso, rideterminando i costi indeducibili in € 73.000 e compensando le spese di lite. 2. – Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il contribuente. L'Agenziadelle entrate si costitui v a in giudizio. La Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. 1166/08/2017,ha riconosciuto la piena deducibilità dei costi contestati relativi ai servizi di visure ipocatastali espletati in favore dello studio notarile dalla Società Vincenzino Servicese , per la reciproca soccombenza, ha compensato integralmente le spese di lite. 3.

–Fabrizio Cimei ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/92 e conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione parziale di pronuncia (ex art. 360 c. 1 n.4 cod. proc. civ.).

Parte ricorrente rileva che nel ricorso di primo grado ha chiesto l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento, quindi, sia per il recupero delle maggiori IRPEF e IRAP, conseguenti alla pretesa indeducibilità dei costi, sia per il recupero dell'IVA afferente detti costi. L'integrale annullamento dell’avviso di accertamento sia quanto all’IRPEF e all’IRAP, sia quanto all'IVA, è stato altresì formulato in sede di appello. È stata introdotta anche una domanda subordinata relativa all'IVA, per l'ipotesi in cui la Commissione tributaria regionale confermasse la parziale indeducibilità dei costi, ritenendosi comunque detraibile I'IVA, in base ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia Europea e recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione.

La CTR di Milano ha ritenuto che la questione della detraibilità o meno dell’IVA fosse una questione nuova e, come tale, inammissibile in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/92. 1.1. –Il motivo è fondato. L'atto d'appello davanti alla Commissione tributaria regionale non si sottrae al principio generale, secondo cui i motivi del gravame segnano i limiti del riesame, con la conseguenza che resta precluso alla parte appellante di sollevare nuove questioni, non rilevabili di ufficio, le quali esigano ulteriori accertamenti e implichino un ampliamento del dibattito (Cass., Sez.

I, 11maggio 1990 , n. 4044 ) . Nel caso di specie, tuttavia, la parte aveva chiesto in primo grado l'integrale annullamento dell'avviso di accertamentoche aveva disposto sia il recupero di maggior IRPEF e IRAP , conseguenti alla indeducibilità dei costi, sia dell’IVA, afferente a tal i costi . Risulta pertanto errata la pronuncia di inammissibilità della questione, in quanto erroneamente ritenuta nuovain appello. 2. –L'accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo con cuisi prospetta ex art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/72 sull’indetraibilitàdell'IVA, una volta accertata la deducibilità dei costi contestati. 3.

– La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liq