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Ordinanza — n. 5487/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of revocatory error grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5487/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and substantive tax errors. The court held that the Regional Tax Commission correctly dismissed the revocation request because the taxpayer's complaints did not demonstrate a factual error under Article 395 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were allocated to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: A cassation appeal based on revocation is inadmissible if the grievances do not establish a factual error on a non-controversious point, as the court correctly assessed the lack of such grounds.

Parole chiave

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tax revocation appeal factual error requirement inadmissible cassation non-controversious point tax administration procedure compravendita immobiliare restituzione di fondo reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
– Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 395 n.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
civ.)e ha censurato la medesima pronuncia in sede di legittimità, sollevando esclusivamente dei vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - vizio in alcun modo incompatibile con l'impugnazione ex art.
Art. 9 del d.P.R. 633/1972
–Con il secondo motivo di ricorso si pro spetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 633/1972 e 30 della l.
Art. 30 della l. 724/1994
Artt. 19 e 19 bis DPR 633/1972
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19 bis DPR 633/1972, in relazione all'art.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24952/2017 R.G. proposto da : SANLUCA S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Philip Laroma Jezzi, con domicilio digitale presso la propria casella di posta elettronica; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 748/2017 , depositata i l 21 marzo 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. –L'Agenzia delie Entrate di Prato emetteva nei confronti della Sanluca s.r.l. un avviso di accertamento per l'anno 2006 sul presupposto che la contribuente (avente natura effettiva di società immobiliare di comodo), aveva effettuato nel decennio 2000/2010 più acquisti di beni immobili, uno solo dei quali venduto in tale arco temporale (altra vendita verrà effettuata fuori periodo monitorato, nel2013), e per converso aveva concesso in uso (vuoi per locazione vuoi per comodato) più immobili a persone di famiglia o a società riconducibilial nucleo familiare della proprietà societaria.

Avverso tale avviso, la Sanluca s.r.l. proponeva dapprima ricorso al giudice provinciale e poi, respinto il ricorso di primo grado, alla Commissione tributaria regionale che confermava la sentenzadi primo grado. 2. – Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale, la contribuente proponeva sia ricorso per cassazione innanzi alla Suprema Corte che, parallelamente , ricorso per revocazione innanzi alla Commissione regionale . Proponeva poi, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata conricorso per cassazione.

Riunite le cause di revocazione e quella introdotta per la sospensione dell’efficacia della sentenza, la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile i l ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. –La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 395 n. 4 e n. 5 e 398 , quarto comma , cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n . 3 cod. proc. civ .

Parte ricorrente evidenzia che, pienamente consapevole della incompatibilità logica tra errore di fatto revocatorio ed errore di diritto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , ha impugnato la sentenza n. 361/8/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscanain sede di revocazione, lamentando degli errori di fatto revocatorio (ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.)e ha censurato la medesima pronuncia in sede di legittimità, sollevando esclusivamente dei vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - vizio in alcun modo incompatibile con l'impugnazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

Si evidenzia sul punto che la proposizione del ricorso per revocazione non sospende automaticamente i termini per la proposizione del ricorso in sede di legittimità, o viceversa, essendo necessario, a tal fine, che il giudice, su istanza di parte, disponga la sospensione dei termini dell'uno o dell'altro. Da qui, la possibile concorrenza dei due mezzi. Posta l'ammissibilità del ricorso per revocazione, se ne dovrebbe apprezzare, altresì, la fondatezza. La Commissione tributaria regionale , infatti, nella pronuncia n. 361/8/2016 impugnata mediante il rimedio revocatorio, sarebbe incorsa nel vizio contemplato all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nel momento che ha asserito l'inesistenza:

a) delle o perazioni economiche effettuate dalla Sanluca nell'arco del decennio compreso fra il 2000 e il 2010, le quali sono state attestate dall'Amministrazione Finanziaria stessa nell'atto impositivo impugnato;b) della cessione "al grezzo" di una parte del fabbricato ad uso residenziale, posto in Via Giolica di Sotto n. 26, a Prato, avvenuta in data 24 giugno 2013, la quale ha consentito alla Società di conseguire una plusvalenza di oltre 180 mila euro. Laddove i giudici dell'appello avessero preso atto della sussistenza di tali elementi, sarebbero giunti a una decisione diversa, non potendo in alcun modo sostenere, come invece hanno fatto, che non sia stata fornita alcuna prova certa in merito alla effettiva esistenza dell’attivitàcommerciale della San Luca s.r.l. 1.1.

–Il motivo è inammissibile. Nelle more è intervenuta l’ estinzione del giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 361/8/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana per cessazione della materia di contendere, avendo l'Agenzia delle entrate dato attoche la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia. Le censure formulaterisultano peraltro inammissibili. L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali(Cass., Sez.

VI - 1, 26 gennaio 2022, n. 2236). La pronuncia impugnata non hadichiarato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto della pendenza del ricorso per cassazione ma ha ritenuto che la parte non avesse denunciato un errore revocatorio. La Commissione tributaria regionale ha infatti correttamente rilevato che le doglianze non erano volte a censurare un errore revocatorio, bensì la valutazione che i giudici avevano operato circa la questione dell'effettivo esercizio di un'attività commerciale da parte di Sanluca. 2. –Con il secondo motivo di ricorso si pro spetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 633/1972 e 30 della l. 724/1994, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ.

Ferme le assorbenti considerazioni contenut e ne l primo motivo, l'illegittimità della sentenza emergerebbe anche sotto un diverso ed ulteriore profilo, essendofondata su assunti errati, ossia: (a) la mancata dimostrazione dello svolgimento di attività commerciale di compravendita, costruzione e locazione di beni immobili da parte della Sanluca; (b) la mancata dimostrazione della effettuazione di operazioni di costruzione, compravendita e locazione di immobili da parte della Società nel corso dell'anno 2006. Da una semplice lettura degli atti processuali e dell'avviso di accertamento impugnato, sarebbeagevole constatare come sia documentalmente provato che la Sanluca svolge attività commerciale di compravendita, costruzione e locazione di beni immobili, come dimostrato dalle operazioni economiche poste in essere dalla Società nell'arco temporale compreso tra il 2006 ed il 2010 le quali sono state accertate dalla stessa Amministrazione Finanziaria nell'atto impositivo impugnato, nonché dalla cessione di una porzione del fabbricato ad uso residenziale del 24 giugno 2013.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19 bis DPR 633/1972, in relazione all'art. 360 co.l n. 3 cod. proc. civ. La sentenza dei Giudici della revocazione sarebbe comunque errata anche per ciò che, nel disconoscere la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti relativi alla ristrutturazione dei fabbricati, non ha tenuto conto delle diverse aliquote applicate ai beni e servizi acquistati/commissionati dalla Società, le quali sono evincibili chiaramente dal semplice esame delle relative fatture 2.1.

– Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. Si tratta di valutazioniche non possono essere censurat e in sede di impugnazione di una pronuncia resa su istanza di revocazione , essendo stata correttamente dichiarata l’ inammissibilità della revocazione per mancanza dei presupposti relativi all'errore di fatto revocatorio su punto non controverso e mirando le censure a evidenziare un'errata valutazione delle risultanze processuali. 3. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate in ragione dell’intervenuta estinzione del giudizio di cassazione relativ o all’atto impositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile, compensando le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13