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Ordinanza — n. 5482/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian customs court dismisses appeal for inadmissible merit questions regarding fraud evidence. The court rejects the claim that criminal proceedings should have proven fraud first. The decision establishes that tax courts cannot re-evaluate factual evidence already decided by criminal courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5482/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a customs tribunal's decision rejecting a customs duty claim. The taxpayer argued that the lower court improperly re-examined evidence regarding alleged fraud that should have been resolved in prior criminal proceedings. The court ruled that the appeal raised inadmissible questions of merit, as the appellate tribunal was not authorized to re-evaluate factual evidence already conclusively determined by the criminal judiciary.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 112 c.p.c.; Art. 24 c. 2 d. Lgs. n. 546/1992: Appeals to the Supreme Court must not raise questions of merit regarding the re-evaluation of evidence already definitively decided by criminal courts, as such inquiries are precluded in administrative proceedings.

Parole chiave

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customs duty appeal inadmissible merit questions criminal fraud evidence preclusive effect tax court jurisdiction dazi all'importazione obbligo doganale frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 4
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 24 c. 2 d. Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29037 /20 2 1 R.G. proposto da : BOVOTIZIANO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Bartolomeo Malfatto (PEC: bartolomeo.malfatto@legalmail.it ) edall’avv. Umberto Santi (PEC umberto.santi@ordineavvocatipadova.it ) constudio in Padova, via Trieste 23 presso il quale secondo difensore è oraeletto domicilio, anche digitale in forza di procura speciale ulteriore allegataalla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONPOPOLI i n persona del Direttore protempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – Oggetto:tributi doganali Cons.Est.

Roberto Succio - 2 per la cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 617/ 02/2021 depositata in data 23/07/2021e notificata in data 15 settembre 2021 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 17/01/2025dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: -Bovo Tiziano impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio richiedeva maggiori dazi derivanti dalla irregolarità dell’operazione doganale di importazione del 6 luglio 1998 avente per oggetto una partita di pesce congelato da questi eseguita quale legale rappresentantedella società importatrice; -la CTP d i La Spezia accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -la CTR rigettava l’appello; - ricorreva alla Corte Suprema l’Amministrazione Finanziaria; questa Corte con sentenza n. 4389/2019 accoglieva il ricorso e cassava con rinviola pronuncia impugnata; -riassunto il giudizio, il giudice del rinvio con la pronuncia qui gravata riformavala statuizione di primo grado rigettando l’originario ricorso del contribuente; - ricorre a questa Corte nuovamente Bovo Tiziano con atto affidato a duemotivi; il secondo è invero proposto in via subordinata rispetto alla primacensura; - il ricorrente deposita “memoria di nomina del nuovo difensore”, memoriaillustrativa nonché “memoria per richiesta di distrazione delle speselegali”; - va quindi esaminato il primo motivo di ricorso , con il quale il contribuentesi duole della nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 24 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente con riguardo all’operazionedoganale oggetto del processo, relativa alla bolletta IM4 n.716 F del 6 luglio 1998 riguardante una partita di pesce congelato, vi Cons.Est. Roberto Succio - 3 sarebbe stato in sede penale l’espresso riconoscimento della insussistenzadella falsità e dell’evasione contestata; Consideratoche: -il motivo è inammissibile; - invero, nell’incentrarsi sul risultato della disamina del materiale probatorio in atti, che secondo parte ricorrente doveva condurre ad escluderela sussistenza della prova della frode, esso propone questioni dimerito che risultano precluse in questa sede (tra moltissime si vedano per tutte Cass.

S ez. 2 , Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 ; conforme Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 e conforme anche Cass.Sez. 3 , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 ) ; - il secondo motivo propone analoga censura, articolandola quale denuncianon di error in pr o cedendo ma di error in iudicando ; - per le medesime ragioni sopra esposte, anche detto motivo risulta inammissibile; -conclusivamente, il ricorso è rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre a spese prenotatea debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo uni