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Ordinanza — n. 5480/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses revocation request against final judgment due to loss of interest in the matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5480/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Agency's request to revoke its own final order declaring the litigation extinguished. Although the Agency sought revocation based on a subsequent denial of a simplified settlement procedure, the taxpayers' interest in the case had already vanished when the administrative office annulled that denial and regularized the settlement. Consequently, the court found no remaining legal interest to sustain the revocation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 347 c.p.c.: When the subject matter of a revocation proceeding ceases to exist due to the extinction of the original dispute or the regularization of the case, the court must dismiss the revocation request as lacking interest.

Parole chiave

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loss of interest extinguished litigation revocation proceedings simplified settlement administrative regularization sottrazione dell'iva impugnazione della cancellazione rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13841 /20 24 R.G. proposto da : ROSARIA VECCHIO quale ex legale rappresentante della società OROTRADEUNIPERSONALE s.r.l., cessata, e DAVIDE LOFFREDO quale ex socio unico della ridetta società, ambedue rappresentati e difesi dall’avv.Armando Felace (PEC: armandofelace@avvocatopec.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE i n persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – perla revocazione del la sentenza della C o rte Suprema di cassazione n. 35547/2023depositata in data 20 / 1 2 /20 23 ;

Oggetto:estinzionedel giudiziodirevocazione Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 17/01/2025dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società OROTRADE s.r.l. impugnava la cartella notificatale per iva 2009con la quale l’Ufficio disconosceva un credito d’imposta indicato in dichiarazione, presentata peraltro tardivamente; la CTP di Napoli rigettavail ricorso con sentenza n. 11125/ 17/ 2015 ; - appellava la società; la CTR della Campania con la sentenza n. 78763/47/16accoglieva l’appello; -ricorreva a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solomotivo; -resistevano i contribuenti con controricorso; - con propria istanza del 29 maggio 2019 i contribuenti presentavano domandadi definizione agevolata della controversia ex. d.

L. n. 119 del 2018;tale domanda era oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrateex art. 6 del menzionato d.L.; -in seguito, i contribuenti depositavano ulteriore memoria con la quale instavano per la cessazione della materia del contendere, avendo definitola controversia ex L. n. 197 del 2022; - con ordinanza n. 35547/2023 depositata in data 20 dicembre 2023 questaCorte ha dichiarato estinto il giudizio; - ancora successivamente l’Agenzia delle Entrate chiedeva con istanza del 19 giugno 2024 la revocazione della ridetta ordinanza fondata sull’emissionedi diniego di definizione della controversia; da tale istanza direvocazione era originato il presente giudizio n. r.g. 13841/2024; - nelle more del giudizio, a seguito di presentazione da parte dei contribuenti di istanza di riesame del provvedimento di diniego, era annullato da parte dell’Ufficio in data 8 luglio 2024 il diniego di definizione di cui si è detto e conseguentemente regolarizzata la domandadi definizione;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - a seguito di quanto sopra, l’Amministrazione Finanziaria con istanza del 18 luglio 2024 chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere; Consideratoche: -alla luce della documentazione in atti va accolta l’istanza dell’Agenzia delle Entrate, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudiziodi revocazione; -le spese di lite sono compensate; p.q.m.