Cassation court allows new documents in tax appeal, overturning lower court's exclusion of valuation reports.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of their request to introduce new valuation documents. The lower court incorrectly excluded these documents as new evidence, confusing them with new proof requests that require specific judicial authorization. The court ruled that such documents are admissible in tax appeals without limitation, ordering the case remitted to a different panel of the second-instance tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 345 c.p.c.: In tax proceedings, parties may produce new documents in appeal without restriction, provided they are usable for the decision, distinguishing them from new proof requests requiring judicial discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
per legge domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); RICORRENTE CONTRO “Arte Orto Energy S.r.l.”, con sede in Siracusa, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Sicilia il 7 luglio 2022, n. 6225/13/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria CATASTO ACCERTAMENTO PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN APPELLO2 regionale per la Sicilia il 7 luglio 2022, n. 6225/13/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento catastale nn. RG0025007, RG0025038 e RG0025053 dell’anno 2016, in relazione a tre immobili, siti uno nel territorio di Ragusa e gli altri nel territorio di Santa Croce Camerina (RG), dei quali la “Arte Orto Energy S.r.l.” era proprietaria, con assegnazione di nuova e diversa rendita agli impianti fotovoltaici ivi installati rispetto a quella proposta dalla stessa nelle dichiarazioni di variazione, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della“Arte Orto Energy S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa il 17 gennaio 2018, n. 682/03/2018, senza alcuna pronunzia sulle spese giudizialiper la contumacia dell’appellata.
2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto, dopo la relativa riunione per connessione, i tre ricors i originari de lla contribuente – sul presupposto dell’insufficienza probatoria delle circostanze addotte per la rettifica catastale, dal momento che i documenti prodotti per la prima volta in sede di appello erano inutilizzabili ai fini della decisione.
3. L’“Arte Orto Energy S.r.l.”è rimasta intimat a .
4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la produzione di nuovi documenti (in particolare, «la relazione tecnica di stima, il prontuario dei valori medi con appendice per i fabbricati censiti alle categorie D e E e gli allegati tecnici») fosse preclusa in sede di appello. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Invero, per il giudizio di appello, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546,consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., purché tale produzione avvenga – stante il richiamo dell’art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, alla disciplina del giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, ossia entro venti giorni liberi prima dell’udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 947; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29328; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass,., Sez. 6^-5, 5 novembre 2021, n. 32046; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34540; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 12498). Per cui, essendo pienamente utilizzabili, il giudice di appello ne può tener conto per formare il proprio convincimento e rendere la decisione sul gravame.1.3 Ne discende che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, con la contraria affermazione che:
«Con l'atto di appello l'ufficio ha prodotto per la prima volta la relazione tecnica di stima, il prontuario dei valori medi con appendice per i fabbricati censiti alle categorie D e E e gli allegati tecnici», trattandosi «(...) con tutta evidenza di quelle prove necessarie per la decisione che i primi giudici non hanno potuto esaminare, la cui proposizione per la prima volta in appello da parte dell'ufficio non è consentita per il divieto di introduzione di nuove prove in appello, stabilito dall'art. 58 d.lgs. 546/92 che sul punto ricalca l'art. 345 c.p.c., trattandosi di prove e non di documenti che sono sempre ammessi in appello».
Con ciò, però, nell’ordito normativo dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il testo vigente ratione temporis(a tenore del quale: «1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti»), la Commissione tributaria regionale ha confuso la produzione di “nuovi documenti” (tali dovendosi qualificare «la relazione tecnica di stima, il prontuario dei valori medi con appendice per i fabbricati censiti alle categorie D e E e gli allegati tecnici»), che è consentita senza limitazioni sulla provenienza e sulla risalenza (comma 2), venendonein rilievo soltanto l’utilizzabilità da parte del giudicante ai fini della decisione(c.d. “prove precostituite”), con l’istanza di “ nuove prove” (secondo la tipizzazione fattane dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in base al testo vigente ratione temporis, quali l'accesso, l'ispezione, la richiesta di dati, le notizie e le informazioni, le relazioni da parte degli organi tecnici dell'amministrazione finanziaria e di altri enti pubblici, la consulenza tecnica d’ufficio , il libero interrogatorio, la confessione), che esige una specifica valutazione sull’indispensabilità ai fini del la decisione ovvero sull’impossibilità di deduzione nel giudizio di primo grado (comma 1), occorrendone la successiva assunzione da parte del giudicante(c.d.
“prove costituende”).
2. In conclusione, apprezzandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025. IL PRESIDENTE Dott. Fabio Di Pisa