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Ordinanza Interlocutoria — n. 5396/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's acceptance of simplified settlement procedure terminating the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5396/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the client formally accepted the simplified settlement procedure, thereby terminating the litigation. The lower court had rejected the taxpayer's request for a simplified settlement, leading to the cassation appeal. The court ruled that the dispute ceased upon the client's adherence to the new settlement law, necessitating a remand to verify the payment status.

Regesto Legislator

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Art. 197/2022; Art. 36 bis D.P.R. 600/1973: Acceptance of the simplified settlement procedure by the taxpayer terminates the contentious matter, rendering further litigation inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute termination cassation appeal dismissal payment rate plan litigation cessation opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Law n. 197/2022
Art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973
FATTI DI CAUSA A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla denuncia dei redditi per l’anno di imposta 2012 il contribuente Avv.
art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973
FATTI DI CAUSA A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla denuncia dei redditi per l’anno di imposta 2012 il contribuente Avv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11409/2022 R.G. proposto da : VIOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE, 16, presso lo studio dell’avvocato MARRACINO ALBERICO (MRRLRC59R16H501A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACCARDO ORSOLA (CCRRSL69C50F205J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 4911/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla denuncia dei redditi per l’anno di imposta 2012 il contribuente Avv. Vincenzo Viola era inciso da cartella di pagamento per maggiore imposta, con sanzioni ed addizionali comunali. Reagiva la parte privata avanti il giudice di prossimità di Roma, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, donde spiccava appello e, nelle more, presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 che però era negata, cui opponeva ricorso avanti al medesimo collegio d’appello ove pendeva la controversia cui (il diniego del)la definizione agevolata accedeva.

La CTR del Lazio rigettava il gravame, per cui la parte contribuente popone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque strumenti. CONSIDERATO Vengono proposti cinque motivi di ricorso. In via preliminare di rito occorre rilevare che, conatto depositat o in prossimità dell’adunanza, il difensore del ricorrente ha comunicato che il suo assistitoha aderito alla procedura di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022, donde dichiara di rinunciare agli atti del giudizio per cessazione della materia del contendere. Vista la documentazione allegata e preso atto del pagamento rateale ancora in corso, la trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo per la verifica dell’avvenuto integrale pagamento di cui è stato chiesto il beneficio rateale.

P.Q.M.

La Corteri