Cassation appeal dismissed due to failure to notify necessary co-defendant commune within procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the appellant to notify the unconstituted co-defendant commune within ninety days, resulting in a remand to a new docket. The lower court had upheld the tax authority's assessment against the housing institute, rejecting the exemption claim. The supreme court dismissed the immediate appeal because the necessary procedural step of notifying the commune was not proven in the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.c.; Art. 366-ter c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the necessary co-defendant has not been properly notified, requiring the court to assign a term for such notification and remand the case to a new docket.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27993/2021 R.G. proposto da: IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARIelettivamente domiciliato in Roma Via Baldassare Castiglione n. 55 presso lo studio dell’Avv. Alessandro Voglino, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Benincasa -ricorrente- contro GAMMA TRIBUTI s.r.l.elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC avv.annamele@legalmail.ite rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Mele -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6285/2021depositata il 29/07/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 6285/2/2021 notificata a mezzo PEC in data 4 agosto 2021, rigettava l'appello proposto dall'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Salerno,confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione da parte dell’ istituto contribuente avverso l'avviso di accertamento Imu anno 2014 limitatamente alle sanzioni ritenute non dovute.
2. I giudici d'appello osservavano che la società Gamma Tributi s.r.l. - la quale aveva notificato l'avviso di accertamento de quo quale concessionaria del Comune di San Mango Piemonte – era a ciò pienamente legittimata sulla scorta del contratto concluso in data 6 maggio 2019 in epoca precedente all'avviso impugnato, precisando che, ove si fosse ritenuto che detto contratto non si era regolarmente perfezionato anteriormente alla notifica dell'atto impositivo, andava considerato che in forza dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 era possibile l’esecuzione anticipata del contratto di appalto in virtù di ragioni di urgenza –nella specie ravvisabili in re ipsa – e che con la successiva convenzione del 15 gennaio 2020, stabilendosi la sua efficacia dal 6 maggio 2019, l’ente impositore aveva ratificato, con effetti ex tunc, l'operato della concessionaria. Osservavano, ancora, che non sussisteva alcun difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e che la società contribuente non aveva comprovato il proprio diritto all'esenzione.
3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.
4. La Gamma Tributi s.r.l. resiste con controricorso.
5. IlComune di San Mango Piemonte non risulta costituito. CONSIDERATO CHE In via preliminare va osservato che non vi è prova in atti della rituale notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione nei confronti del Comune di San Mango Piemonte, parte del giudizio di appello e litisconsorte necessario, sicchè va assegnato alla parte ricorrente termine per procedere alla rinotifica del ricorso per cassazione nei confronti del suindicato ente
P.Q.M.
assegna all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza al fine di provvedere alla notifica del ricorso al Comune di San Mango Piemonte,e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione