Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5322/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to extinguished litigation via accelerated settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5322/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the parties successfully utilized an accelerated settlement procedure under specific tax laws. Francesco Nisi and the Italian Revenue Agency had agreed to settle the tax dispute regarding deductible business expenses, with the taxpayer completing all required payment installments. Consequently, the Court ruled that no further judicial intervention was necessary, dismissing the appeal on procedural grounds rather than the merits of the tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, 7 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When parties agree to an accelerated settlement and the taxpayer fulfills payment obligations, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated settlement procedure tax litigation extinction Revenue Agency agreement deductible business expenses cessation of subject matter spese inutili spese giustificate dall'uso commerciale costi della campagna

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, 7 d.l. 23/10/2018 n. 119
Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002 n. 115
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3482/2018 R.G. proposto da : NISI Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Gai presso il cui Studio in Roma, Via degli Scipioni n. 288 è elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente incidentale- contro NISI Francesco, rappresentato e difeso dall’avv.

Enrico Gai presso il cui Studio in Roma, Via degli Scipioni n. 288 è elettivamente domiciliato; -controricorrenteincidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 3499/2017,depositata il 15 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Francesco Nisi proponeva ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Viterbo avverso l’avviso di accertamento n. TKL01I201860/2014, emesso dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Viterbo, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con il quale il predetto Ufficio elevava da euro 47.935,00 a euro 92.400,00, il reddito dichiarato dal ricorrente per l’annualità 2010, a motivo del disconoscimento di alcuni costi per mancato rispetto del principio di inerenza.

L’Ufficio delle entrate si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni in cui contestava in toto quanto eccepito dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso di parte avversa. Con sentenza n. 56/2/2016, depositata il 18gennaio 2016, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo costi inerenti quelli relativi alle spese di pubblicità riferite all'acquisto di cinque aspirapolveri per un imponibiledi euro 5.716,89, oltre IVA , e quelle relative alle utenze telefoniche per euro 311,16, imputabili ad attività di incremento delle vendite e produttive di ricavi mentre, per i rimanenti costi, respingeva la domanda,ritenendoli non inerenti. 2.

–Avverso la sentenza hanno interposto appello entrambe le parti. Con sentenza n. 3499/2/17, depositata il 15 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente gli appelli e compensava le spese di lite. 3. –Francesco Nisi ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Avverso la medesima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale con riferimento al capo della sentenza che aveva ritenuto inerenti i costi relativi a viaggi e trasferte. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. conmodif. in legge 17 dicembre 2018, n. 136), presentata dal contribuente presso l'Agenzia delle entrate in data 31 maggio 2019. Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, né è intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma 12 del citato art.

6. Il ricorrente ha effettuato il pagamento della prima rata e poi regolarmente le restanti, per un totale di venti r ate, fino all’ultima del 14febbraio 2024. Il Collegio, dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; lespese restano a carico de