Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Court of Puglia's decision extinguished. The appellant, MTA SRL, failed to respond to the court's proposal for a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the parties to offset their litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22473/2022 R.G. proposto da : MTA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato PETRINI MARCO (PTRMRC62D12H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato ZENI MARIANO (ZNEMRN56E03B180T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
PUGLIA n.860/2022 depositata il 31/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 25/02