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Ordinanza — n. 5227/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, quashing lower court's unexplained expense compensation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5227/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to compensate litigation costs. The taxpayer argued the lower court violated the law by compensating expenses without providing specific, logical reasons for the unusual decision. The court agreed, ruling that such compensation requires explicit justification of exceptional circumstances, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 15, commi 1 e 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992; In tax proceedings, expense compensation requires explicit motivation of grave and exceptional reasons, otherwise constituting a violation of law.

Parole chiave

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tax expense compensation litigation costs allocation violation of law lack of motivation tax appeal procedure exceptional circumstances cassation review recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 15, commi 1 e 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Consideratoche: -il ricorso è fondato; - come è noto e come è stato precisato, anche recentemente « n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15,commi 1 e 2, del d.
Art. 9, comma 1, lett. f del d. Lgs. n. 156 del 2015
546 del 1992, come modificato dall'art. 9,comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.
Art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Consideratoche: -il ricorso è fondato; - come è noto e come è stato precisato, anche recentemente « n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15,commi 1 e 2, del d.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 aprile 2024, n. 9312
Ordinanza n. 28316/19 del 25 giugno 2019
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 944 /20 2 3 R.G. proposto da C. C. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avv. Paolo Di Gravio , giusta procura speciale incalce al ricorso per cassazione (PEC: studiolegaledigravio@pec.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaCampania n. 4680 / 19 /20 2 2 depositata in data 10 /0 6 /20 2 2 ;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 13/02/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania definiva la controversiasottoposta al suo giudizio e qui impugnata con il seguente Oggetto:liquidazione dellespese di lite – critericompensazione Cons.Est. Roberto Succio - 2 dispositivo:“la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite delpresente grado di giudizio.” ; - l a contribuente lamenta di fronte a questa Corte la nullità della sentenzaimpugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici del merito, in quanto gli stessi non si erano pronunciati sulla liquidazione dellespese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza ; denunciaaltresì la nullità della sentenza per l’ error in iudicando , per vizi della motivazione, relativamente sempre alla liquidazione delle spese delgiudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello,appello riassunzione) in favore della ricorrente; -nell’articolazione del solo motivo di ricorso proposto, in particolare, si censurala pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15del d .

Lgs. n. 546 del 19 92, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4c.p.c.; -la ricorrente fa osservare che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli,la Commissione Tributaria Regionale della Campania e la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania hanno accolto quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo (sentenza della CTP)e respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate (sentenza della CTR esentenza di riassunzione della CGT II grado), compensando le spese di giudizio, nonostante questa Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28316/19 dl 25 giugno 2019, depositata in Cancelleria il 05/11/2019 avessedisposto anche il regolamento delle spese di lite, con il seguente dispositivo:“La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione aiprofili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.” ; - i Giudici della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania oggettodel presente giudizio, rigettavano per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate annullando l’avviso di accertamento, e compensavano le spese del grado.

Nella parte motiva della sentenza i giudici – secondo parte ricorrente - non hanno indicato e non hanno Cons.Est. Roberto Succio - 3 giustificatoe motivato la compensazione delle spese del grado se non in modo generico e non hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio dei precedenti gradi (primo grado e secondo grado), e nel dispositivo della sentenza nel respingere per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate hanno statuito: “ l a Commissionerigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente gradodi giudizio.” ; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità;

Consideratoche: -il ricorso è fondato; - come è noto e come è stato precisato, anche recentemente « n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15,commi 1 e 2, del d. L gs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9,comma 1, lett. f, del d. L gs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nellamotivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un viziodi violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.» (Cass. 8 aprile2024, n. 9312 ); - ebbene, nel presente caso la sentenza di merito ha compensato le spese alla luce della “particolarità della vicenda processuale” senza indicarein alcun modo in cosa consistesse detta particolarità; inoltre, ha fattoriferimento alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado che– invece, con evidente contraddizione – ha nel concreto confermato rigettandol’appello dell’Ufficio; deve quindi escludersi la sussistenza di ragioni logiche e corrette da porsi alla base della disposta compensazione,che risulta in concreto illegittimamente operata; - in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito, per l’ulteriore corso quanto alla corretta liquidazione,da operarsi con congrua motivazione, delle spese di lite; p.q.m.

Cons.Est. Roberto Succio - 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t